Progetto

Consultazione 2014/60: Strategia Reti elettriche · 12 pagine

Fedlex · Progetto · Pagina 5Fedlex · Progetto

Impianti elettrici a corrente debole e a corrente forte

IIIb. Procedura di approvazione dei piani

Art. 16 cpv. 5

5I piani di progetti che necessitano di un piano settoriale possono essere approvati solamente una volta conclusa la procedura del piano settoriale.

Art. 16g cpv. 2

2Le commissioni di cui all’articolo 25 LPT8 inoltrano le proprie perizie all’autorità competente per l’approvazione entro tre mesi dall’intimazione di quest’ultima.

Art. 17a

1L’UFE può delegare l’esecuzione di procedure di approvazione dei piani a persone esterne all’Amministrazione federale.

2Le persone esterne all’Amministrazione federale possono prendere tutte le disposizioni ordinatorie, sempreché queste ultime non siano impugnabili con ricorso distinto.

Titolo prima dell’art. 18

IIIc. Zone riservate e allineamenti

Art. 18

1Su proposta dell’impresa, l’UFE può determinare zone riservate concernenti regioni chiaramente delimitate, per assicurare la disponibilità dei terreni necessari a futuri impianti a corrente forte.

2I servizi federali, i Cantoni, i Comuni e i proprietari fondiari interessati devono essere consultati. La consultazione dei Comuni e dei proprietari fondiari interessati spetta ai Cantoni.

3Le decisioni relative all’istituzione di zone riservate sono pubblicate nei Comuni interessati. I ricorsi non hanno effetto sospensivo.

Art. 18a–18d inseriti prima del titolo della cifra IV

Art. 18a

1Le zone riservate possono essere definite per una durata massima di cinque anni. Il periodo di validità può essere prorogato di tre anni al massimo. Se una zona riservata decade, ne può essere ridefinita un’altra con perimetro parzialmente o totalmente identico.

8 RS 451