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Consultazione 2014/60: Strategia Reti elettriche · 12 pagine

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Energia

b. l’ammontare degli emolumenti;

c. la responsabilità nel caso in cui più persone siano tenute a versare gli emolumenti;

d. la prescrizione del diritto di riscuotere gli emolumenti.

4Il Consiglio federale stabilisce gli emolumenti tenendo conto del principio di equivalenza e del principio di copertura dei costi.

5Il Consiglio federale può prevedere deroghe alla riscossione degli emolumenti se la decisione o la prestazione riveste un interesse pubblico preponderante.

Art. 15 cpv. 5 seconda frase

5… È fatta salva l’azione ai sensi dell’articolo 120 capoverso 1 lettera b della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 20055 riguardante le controversie tra la Confederazione e i Cantoni o tra Cantoni.

Art. 15b

1Le nuove linee della rete di trasporto di tensione 220 kV o superiore possono essere realizzate come linee aeree o cavi interrati.

2Su domanda del gestore della rete di trasporto, l’autorità preposta all’approvazione giusta l’articolo 16 capoverso 2 può ordinare che le misure sostitutive da adottare nella rete di distribuzione in virtù della legislazione in materia di protezione dell’ambiente, inclusa la legislazione in materia di protezione della natura e del paesaggio, siano realizzate all’interno della zona di pianificazione in questione.

3I gestori delle reti di distribuzione interessati realizzano le misure sostitutive; queste ultime vengono loro integralmente indennizzate dal gestore della rete di trasporto. Il Consiglio federale disciplina i dettagli.

Art. 15c

1Le linee nuove e le linee sostituite, rinnovate o ampliate vanno posate come cavi interrati, sempre che ciò sia tecnicamente possibile e che i costi del cablaggio non superino di un determinato fattore i costi derivanti dalla posa di una nuova linea aerea o dalla modifica di una linea aerea preesistente (fattore dei costi aggiuntivi).

2Il fattore dei costi aggiuntivi non può essere superiore a 3.0. Esso viene definito dal Consiglio federale tenendo conto, in particolare, di criteri come la variazione del grado di cablaggio, le ripercussioni sui corrispettivi per l’utilizzazione della rete, l’evoluzione delle tecnologie e i costi per l’interramento.

3Il Consiglio federale può prevedere che si proceda a un interramento parziale o completo anche in caso di superamento del fattore dei costi aggiuntivi, qualora ciò consenta di attenuare notevolmente l’impatto sulla zona direttamente interessata.

5 RS 173.110