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Consultazione 2014/60: Strategia Reti elettriche · 12 pagine

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Impianti elettrici a corrente debole e a corrente forte

contestate, in tutto o in parte, si applica la procedura secondo gli articoli 57–75 LEspr10.

4Tale procedura riguarda unicamente le pretese annunciate. Sono escluse successive opposizioni contro la restrizione della proprietà fondiaria e domande intese a modificare zone riservate e allineamenti.

5L’indennità produce interessi dal momento in cui ha effetto la restrizione della proprietà.

Art. 26a inserito prima del titolo della cifra V

Art. 26a

1I gestori degli impianti documentano i propri impianti elettrici sotto forma di geodati, che consegnano all’UFE.

2L’UFE stila un quadro globale e lo mette a disposizione del pubblico.

3L’UFE può definire l’entità e i requisiti della documentazione concernente i dati da rilevare.

Art. 55 cpv. 1 lett. a e cpv. 2bis

1È punito con la multa sino a 100 000 franchi, sempre che il Codice penale11 non commini una pena più severa, chiunque intenzionalmente:

a. in qualità di gestore dell’impianto comincia a costruire o modificare, o fa costruire o modificare, un impianto elettrico per cui vige l’obbligo di presentazione dei piani, prima di aver ottenuto l’approvazione definitiva del progetto;

2In caso di infrazione colposa, la pena corrisponde a una multa fino a 50 000 franchi.

2bisSe la multa applicabile non supera i 20 000 franchi e se la determinazione delle persone punibili secondo l’articolo 6 della legge federale del 22 marzo 197412 sul diritto penale amministrativo esige provvedimenti d’inchiesta sproporzionati all’entità della pena, l’autorità può prescindere da un procedimento contro dette persone e, in loro vece, condannare al pagamento della multa la persona giuridica, la società collettiva o in accomandita o la singola impresa.

2. Legge del 23 marzo 2007 sull’approvvigionamento elettrico13

10 RS 711

11 RS 311.0

12 RS 313.0

13 RS 734.7