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Consultazione 2014/60: Strategia Reti elettriche · 12 pagine

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Energia

3Di norma il piano settoriale va elaborato entro due anni. Il Consiglio federale stabilisce scadenze per le singole fasi procedurali.

Art. 15g

1L’UFE è l’autorità direttiva per la procedura del piano settoriale.

2L’UFE istituisce un gruppo d’accompagnamento per ogni procedura del piano settoriale.

Art. 15h

1Il gruppo d’accompagnamento raccomanda all’UFE una zona di pianificazione. L’estensione della zona di pianificazione deve consentire l’elaborazione di più varianti di corridoio.

2Il Consiglio federale definisce la zona di pianificazione.

3Esso disciplina i casi in cui è possibile rinunciare alla definizione di una zona di pianificazione.

Art. 15i

1Di norma l’impresa elabora almeno due varianti di corridoio consultando il Cantone e sottopone all’UFE la necessaria documentazione.

2Sulla base di una valutazione complessiva, il gruppo d’accompagnamento raccomanda all’UFE un corridoio di pianificazione e una tecnologia di trasporto da impiegare.

3Il Consiglio federale definisce il corridoio di pianificazione e determina la tecnologia di trasporto da impiegare.

4La scelta della tecnologia di trasporto da impiegare è fatta ponderando fra loro l’impatto sulla pianificazione del territorio e sull’ambiente, gli aspetti tecnici e l’economicità.

Art. 15j

In casi di secondaria importanza, il Consiglio federale può delegare al DATEC la definizione delle zone di pianificazione ai sensi dell’articolo 15h capoverso 2 e dei corridoi di pianificazione ai sensi dell’articolo 15i capoverso 3 (art. 15h e art. 15i cpv. 3).

Titolo prima dell’art. 16