Rapporto esplicativo
Consultazione 2014/65: Revisione totale l'Ordinanza tecnica sui rifiuti (TVA) · 60 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 10Fedlex · Rapporto esplicativo
Referenz/Aktenzeichen: N093-1290
3. Basi legali
Gli articoli 30a e seguenti LPAmb conferiscono al Collegio governativo la competenza di emanare prescrizioni in materia di rifiuti. Conformemente all’articolo 30c capoverso 3 e 30 d LPAmb, per esempio, il Consiglio federale può emanare prescrizioni rispettivamente sul trattamento e sul riciclaggio di determinati rifiuti; secondo l’articolo 30h capoverso 1, può emanare prescrizioni tecniche e organizzative sugli impianti per lo smaltimento dei rifiuti. L’articolo 39 capoverso 1 LPAmb prevede che il Consiglio federale emani, in via generale, prescrizione esecutive concernenti le disposizioni della LPAmb in materia di rifiuti. L’articolo 45 LPAMb conferisce al Consiglio federale la facoltà di prescrivere controlli periodici degli impianti per lo smaltimento dei rifiuti. Secondo l’articolo 46 capoverso 2 LPAmb, il Consiglio federale può inoltre prevedere che vengano allestiti repertori sui rifiuti e sul loro smaltimento.
Alcune disposizioni dell’OTR funzionali al raggiungimento degli obiettivi relativi alla protezione delle acque prendono le mosse dalla competenza del Consiglio federale di emanare prescrizioni sullo smaltimento delle acque di scarico e sullo sostanze che possono inquinare le acque, nonché prescrizioni esecutive, di natura generale, della legge federale sulla protezione delle acque (art. 9 cpv. 2, art. 16 lett. c e art. 47 della legge federale del 24 gennaio 1991 sulla protezione delle acque, LPAc; RS 814.20).
10/60 312/2005-02218/18/05/15/01/01/N093-1290