Rapporto esplicativo

Consultazione 2014/65: Revisione totale l'Ordinanza tecnica sui rifiuti (TVA) · 60 pagine

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Referenz/Aktenzeichen: N093-1290

ne condizioni economiche appartenente al ramo interessato, che lavora con impianti di produzione moderni ed è gestita in maniera competente.

Capitolo 2: Pianificazione e resoconto

Art. 4 Piano di gestione dei rifiuti

L’articolo 31 LPAmb prevede che i Cantoni elaborino un piano di gestione dei rifiuti. Quest’obbligo implica un’attività di pianificazione continua: il piano di gestione dei rifiuti deve infatti essere riesaminato e, all’occorrenza, aggiornato ogni cinque anni al massimo. Ai fini dell’aggiornamento, l’attenzione va concentrata sui settori della gestione dei rifiuti nei quali sono intervenuti cambiamenti sostanziali.

Nell’ambito della pianificazione i Cantoni sono chiamati a formulare misure concrete per soddisfare il principio teso alla prevenzione e al riciclaggio dei rifiuti sancito nella LPAmb.

Poiché le problematiche connesse con l’abbandono sconsiderato di rifiuti su suolo pubblico e privato (cosiddetto «littering») hanno un peso non indifferente in ambito sociale, politico e finanziario, è più che legittimo che il piano di gestione dei rifiuti debba prevedere misure idonee.

Conformemente all’articolo 31b capoverso 1 LPAmb, i Cantoni si fanno carico dello smaltimento dei rifiuti sia urbani che di altro genere, in particolare di quelli provenienti dalla manutenzione pubblica delle strade e dagli impianti pubblici di depurazione delle acque di scarico. Vanno pertanto pianificati gli impianti atti a garantire il trattamento di tali rifiuti. È necessario specificare le capacità di trattamento minime necessarie per garantire la sicurezza di smaltimento, tenendo conto delle riserve indicate dalle imprese.

In previsione di un’ottimizzazione dell’infrastruttura di smaltimento sotto il profilo economico, non vanno inoltre tralasciate considerazioni sul parco impianti (quantità, ubicazione e grandezza). A causa della scarsità di potenziali ubicazioni che si profila in alcune regioni, è essenziale pianificare le discariche specificando anche il volume necessario e i siti in cui collocarle.

Nel piano di gestione dei rifiuti devono essere indicate sia le zone di raccolta per gli impianti di trattamento dei rifiuti il cui smaltimento compete ai Cantoni (art. 31b cpv. 2 LPAmb), sia le eventuali zone di raccolta per altri rifiuti (art. 31c cpv. 3 LPAmb).

L’articolo 31a capoverso 1 LPamb obbliga i Cantoni a collaborare fra loro in materia di pianificazione della gestione dei rifiuti. Tale collaborazione, che si è rivelata proficua, deve interessare per lo meno gli ambiti in cui lo smaltimento è di competenza dei Cantoni, nonché la pianificazione delle discariche e dei comprensori di raccolta. Per garantire tale collaborazione, viene raccomandata la costituzione di regioni di pianificazione intercantonali. È tuttavia possibile rinunciarvi nel caso in cui le caratteristiche geografiche non la rendano un’opzione ragionevole.

I piani di gestione dei rifiuti e i relativi aggiornamenti devono essere trasmessi all’UFAM prima di essere adottati, affinché l’Ufficio federale possa esprimersi sul loro contenuto. In tal modo, l’UFAM non solo ha la possibilità di consigliare i Cantoni nelle loro riflessioni e interpretazioni dell’OTR in materia di pianificazione della gestione dei rifiuti, ma può anche acquisire una visione generale dei progetti futuri riguardanti il sistema di gestione dei rifiuti in tutta la Svizzera.

Art. 5 Coordinamento con la pianificazione del territorio

I piani direttori cantonali devono tenere conto delle implicazioni che il piano di gestione dei rifiuti comporta a livello territoriale, tra cui per esempio la pianificazione dei siti per gli impianti di trattamento dei rifiuti, delle linee di trasporto importanti ecc. In questo modo, la protezione dell’ambiente e gli impianti di trattamento acquisiscono un peso maggiore nella pianificazione del territorio, proprio come prevede l’attuazione della mozione 04.3664, nella quale si chiede appunto di migliorare il coordinamento fra la pianificazione del territorio e la protezione dell’ambiente. In un Paese densamente popolato come la Svizzera, è di primordiale importanza garantire nel lungo periodo le ubicazioni delle discariche. I requisiti di idoneità del sottosuolo e il frequente atteggiamento di chiusura da parte della popolazione

12/60 312/2005-02218/18/05/15/01/01/N093-1290