Rapporto esplicativo

Consultazione 2014/65: Revisione totale l'Ordinanza tecnica sui rifiuti (TVA) · 60 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 11Fedlex · Rapporto esplicativo

Referenz/Aktenzeichen: N093-1290

4. Commento ai singoli articoli

Capitolo 1: Scopo, campo d’applicazione e definizioni

Art. 1 Scopo

Lo scopo dell’OTR è di proteggere l’ambiente dagli effetti molesti o nocivi causati dai rifiuti. Le disposizioni in essa contenute sono dunque formulate in modo da tenere conto del principio di prevenzione ai sensi della LPAmb, limitando attraverso misure idonee il carico dei rifiuti sull’ambiente. Approvando il piano d’azione «Economia verde», il Consiglio federale intende ridurre a un livello ecocompatibile il consumo di risorse della Svizzera. Pertanto, in ambito di gestione dei rifiuti, l’attenzione sarà rivolta soprattutto verso un riciclaggio dei rifiuti rispettoso dell’ambiente e la conseguente utilizzazione sostenibile delle materie prime naturali.

Art. 2 Campo d’applicazione

L’OTR regola lo smaltimento dei rifiuti (art. 7 LPAmb) nonché la sistemazione e la gestione degli impianti di trattamento. Lo smaltimento delle sostanze e dei rifiuti radioattivi è disciplinato nell’ambito delle norme speciali della legislazione sull’energia nucleare e di quella sulla radioprotezione (art. 3 cpv. 2 LPAmb).

Art. 3 Definizioni

Le attuali definizioni sono state adeguate alla nuova terminologia relativa al settore dei rifiuti, entrata in vigore nel 1997 nella LPAmb, e sono state integrate con ulteriori definizioni scaturite da nuovi contenuti dell’OTR.

Il Consiglio nazionale e il Consiglio degli Stati hanno accolto, rispettivamente il 4 marzo 2013 e il 20 marzo 2014, la mozione 11.3137 «No alla completa liberalizzazione del mercato dei rifiuti industriali», depositata dal consigliere nazionale Kurt Fluri. Sono così state concretizzate le richieste avanzate in questa mozione e non quelle della mozione 06.3085, «Nessun monopolio nel trasporto e nello smaltimento dei rifiuti industriali», presentata dal consigliere agli Stati Carlo Schmid. La definizione del termine «rifiuti urbani» è stata modificata in modo tale da consentire una liberalizzazione parziale del monopolio sinora detenuto dallo Stato sullo smaltimento di questa categoria di rifiuti: il termine include ora, oltre ai rifiuti urbani, anche quelli di composizione analoga provenienti dalle economie domestiche e dalle imprese con al massimo 249 posti di lavoro a tempo pieno (pari al 99,6% delle imprese in Svizzera).

Nella versione riveduta dell’OTR figura anche una definizione del termine «stato della tecnica». Si tratta di una definizione astratta, in quanto il contenuto concreto delle procedure, delle installazioni e delle modalità d’esercizio conformi allo stato della tecnica può variare nel corso del tempo in seguito a innovazioni tecnologiche, a fattori economici oppure a nuove scoperte scientifiche. Secondo la lettera a, una determinata procedura o un’attività è conforme allo stato della tecnica soltanto nella misura in cui è effettivamente realizzabile nella pratica. Se la procedura o l’attività in questione è oggetto di un test sperimentale, quest’ultimo dev’essere condotto in condizioni che simulino la situazione reale e secondo metodi scientifici; le installazioni con cui viene effettuato il test devono essere paragonabili a quelle in cui è prevista l’applicazione della procedura o dell’attività. Ciò significa che una procedura impiegata con successo nell’ambito di un test può essere considerata «stato della tecnica» unicamente per gli impianti in cui vigono condizioni analoghe. Per esempio, una procedura che si è dimostrata efficace in un test condotto in un impianto di piccole dimensioni non equivale allo stato della tecnica per un impianto di grandi dimensioni a meno che non sia chiaro che, nella pratica, darà buoni risultati anche in un impianto di grandi dimensioni. Per valutare il successo di una prova o di un determinato uso in un contesto sperimentale, occorre considerare in particolare se la procedura interessata permette di raggiungere in modo affidabile gli scopi per i quali viene impiegata.

Nella lettera b viene sancita un’ulteriore caratteristica dello stato della tecnica, ovvero il fatto che i metodi impiegati possano essere sostenuti sotto il profilo economico. A tal proposito, non conta che una procedura o un’attività sia economicamente sostenibile per la singola azienda interessata: ai fini della valutazione viene presa come parametro di riferimento un’azienda di medie dimensioni e in buo-

11/60 312/2005-02218/18/05/15/01/01/N093-1290