Rapporto esplicativo
Consultazione 2014/65: Revisione totale l'Ordinanza tecnica sui rifiuti (TVA) · 60 pagine
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Referenz/Aktenzeichen: N093-1290
2. I Cantoni continueranno ad allestire un piano di gestione dei rifiuti, aggiornato periodicamente,
contenente le misure da adottare in materia di gestione efficiente delle risorse, lotta contro il littering, riciclaggio dei rifiuti e fabbisogno di impianti di trattamento. D’ora in poi, costituirà parte integrante del piano di gestione anche una pianificazione delle discariche.
3. I Cantoni continueranno ad allestire ogni anno un elenco dei rifiuti destinato all’UFAM. A tal fine,
sarà utilizzato come base il nuovo standard DARWIS («Datenmanagement Abfall- und Ressourcenwirtschaft Schweiz»), sviluppato congiuntamente dai Cantoni e dall’UFAM, per il rilevamento dei principali dati relativi a rifiuti e risorse in Svizzera.
4. Nel quadro dei processi di produzione si dovrà prevenire, nella misura del possibile, la formazione
dei rifiuti adottando metodi conformi allo stato della tecnica.
5. In generale, vige il principio secondo cui tutti i rifiuti vanno riciclati nella misura del possibile secon-
do metodi conformi allo stato della tecnica.
6. L’ordinanza contempla ora alcuni requisiti relativi al riciclaggio di determinati rifiuti finora privi di
regolamentazioni specifiche nel diritto federale. A tal proposito, vanno citate in particolare le prescrizioni concernenti i rifiuti biogeni (comprese le regole sui possibili impianti di trattamento) o i rifiuti contenenti fosforo.
7. In tutti i progetti di costruzione il committente avrà l’obbligo di allestire un piano di smaltimento dei
rifiuti prodotti e, in caso di lavori di ristrutturazione o demolizione, di determinare i rifiuti nocivi per l’ambiente e per la salute (p. es. amianto, rifiuti edili contenenti bifenili policlorurati, rifiuti edili contaminati con idrocarburi aromatici policiclici, ecc.). Sono inoltre disciplinati i requisiti per il riciclaggio del suolo asportato (strato superiore e inferiore), del materiale di scavo e di sgombero e dei rifiuti minerali provenienti dalla demolizione di opere di costruzione.
8. Il riciclaggio dei rifiuti all’interno dei cementifici è disciplinato mediante liste positive e valori limite
sia sul fronte dell’«input» (materie prime, combustibili) che dell’«output» (emissioni, prodotti). In seguito alla revisione dell’OTR viene abrogata la vecchia direttiva dell’UFAM sullo smaltimento dei rifiuti nei cementifici (edizione 2005).
9. Sono ora previsti requisiti che devono essere rispettati in via generale da tutti gli impianti di tratta-
mento dei rifiuti; tra questi, per esempio, l’obbligo a carico dei detentori degli impianti di tenere una contabilità del materiale e di allestire un regolamento operativo, nonché prescrizioni concernenti il recupero energetico ecc. Alcuni tipi di impianti, per esempio quelli per il trattamento termico dei rifiuti o le discariche, saranno assoggettati a una serie di norme più specifiche.
10. Per i trattamenti termici fanno stato in primo luogo le prescrizioni concernenti il recupero energetico
e il trattamento dei residui.
11. Nell’OTR riveduta sono state integrate prescrizioni concernenti la sistemazione e la gestione di
impianti di compostaggio e di fermentazione e, di conseguenza, un elenco di rifiuti biogeni, per i quali viene anche indicato in quali impianti sono ammessi.
12. Le prescrizioni applicabili alle discariche (in particolare le esigenze in materia di ubicazione e di
costruzione e i requisiti per il deposito dei rifiuti) sono state adeguate allo stato della tecnica. La nuova ordinanza non prevede più tre soli tipi di discarica, bensì cinque. La chiusura definitiva e la manutenzione postoperativa delle discariche sono disciplinate con maggiore chiarezza.
13. La revisione dell’OTR comporta la modifica delle ordinanze riportate di seguito:
• ordinanza del 21 maggio 2008 sulla geoinformazione (OGI, RS 510.620); la panoramica nazionale è integrata nel catalogo dei geodati di base dell’OGI;
8/60 312/2005-02218/18/05/15/01/01/N093-1290