Rapporto esplicativo

Consultazione 2014/65: Revisione totale l'Ordinanza tecnica sui rifiuti (TVA) · 60 pagine

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Referenz/Aktenzeichen: N093-1290

santi (rispetto alle discariche di tipo B) e tenori limitati di sostanze organiche nocive. Le discariche di tipo D sono previste principalmente per il deposito di residui del trattamento termico dei rifiuti da cui sono state rimosse le sostanze nocive. Nelle discariche di tipo E sono ammessi i rifiuti con tenori elevati di sostanze organiche nocive e tenori di metalli pesanti tendenzialmente ridotti. I rifiuti autorizzati per i singoli tipi di discarica figurano nell’allegato 3 OTR.

Il catalogo dei tipi di discarica possibili presente nell’OTR rimane un elenco esaustivo. Le discariche potranno tuttavia contenere più compartimenti di tipo diverso (dalla A alla E); in materia di sistemazione, gestione e deposito, per ogni compartimento varranno i requisiti applicabili al tipo di discarica corrispondente.

Art. 37 Ubicazione di discariche e relative opere di costruzione

Per l’ubicazione di una discarica e le relative opere fa stato l’allegato 5 OTR, nel quale sono disciplinati i requisiti che, quando viene decisa la sistemazione di una discarica, occorre osservare in materia di: protezione delle acque, pericoli naturali, sottosuolo, impermeabilizzazione, separazione dei compartimenti, drenaggio e chiusura definitiva della superficie. La sistemazione di discariche sotterranee appartenenti ai tipi A–D necessita dell’approvazione dell’UFAM. Le discariche sotterranee dovrebbero restare un’eccezione. Nelle discariche di tipo D il deposito sotterraneo è ammesso tuttavia esclusivamente per scorie provenienti da impianti nei quali si inceneriscono rifiuti urbani o di composizione analoga. Le discariche sotterranee sono sottoposte a tutti i requisiti previsti per le discariche nel quadro della presente ordinanza. A questi si aggiungono le disposizioni concernenti le cavità adibite al deposito così come le misure da intraprendere per impedire lo sviluppo di gas. Una discarica sotterranea di tipo E non è ammessa, in quanto questo tipo di discariche ospita rifiuti non combustibili contenenti sostanze organiche nocive e sarebbe pertanto estremamente dispendioso e complesso garantirne un esercizio controllato sotto terra, oltre al fatto che le misure eventualmente necessarie per una manutenzione postoperativa limitata nel tempo sarebbero difficilmente attuabili.

Se una discarica viene sistemata nei pressi di un corso d’acqua il cui tracciato dev’essere deviato − intervento ammesso anche ai sensi della legislazione in materia di protezione delle acque (cfr. art. 37 LPAc) − la deviazione dovrà essere effettuata in modo da escludere eventuali infiltrazioni d’acqua all’interno della discarica.

Art. 38 Grandezza minima

L’esigenza di stabilire grandezze minime per i differenti tipi di discarica è giustificata dalla necessità di concentrare in uno stesso luogo le sostanze nocive, di garantire che le prescrizioni sulla protezione dell’ambiente vengano rispettate anche in un’ottica economica e di consentire una pianificazione di

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lungo termine. La grandezza minima di 50 000 m prevista per le discariche di tipo A (rifiuti non inquinanti) è stata stabilita alla luce delle esigenze dei Cantoni di montagna dove, a causa delle condizioni geografiche, mancano spesso siti e possibili comprensori di raccolta per realizzare discariche dotate di volumi maggiori. Per i tipi B e C, le spese necessarie per i lavori di pianificazione e costruzione devono essere ragionevoli in proporzione alla durata di utilizzazione. Visti i tipi di rifiuti ammessi nelle discariche di tipo B, queste ultime sono al contempo anche quelle più richieste a livello regionale. Nelle discariche di tipo C, invece, possono essere depositati rifiuti che vengono prodotti solo in quantitativi ridotti in Svizzera. Per consentire una distribuzione equilibrata di questo tipo di discariche sul territo-

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rio nazionale, viene mantenuto il volume minimo, pari a 100 000 m , attualmente previsto per le discariche per materiali inerti o per sostanze residue. Per le discariche di tipo D ed E viene richiesta invece

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una capacità minima di 300 000 m (la capacità minima prevista dalla vigente OTR per le discariche

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reattore è pari a 500 000 m ): non è infatti né logico né opportuno che ogni singolo Cantone in Svizzera abbia sul proprio territorio tali tipi di discariche, data la scarsità dei siti idonei per ospitarle; l’idea è di evitare di creare sovracapacità, con conseguenti pressioni sui prezzi per il deposito, che, per semplici ragioni di costi, finirebbero per compromettere una gestione conforme delle discariche.

Qualora in una discarica siano presenti più compartimenti, fa stato, per la grandezza dell’intera discarica, il volume utile minimo più grande di cui al capoverso 1. Ne consegue che una discarica con un

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