Rapporto esplicativo
Consultazione 2014/65: Revisione totale l'Ordinanza tecnica sui rifiuti (TVA) · 60 pagine
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Referenz/Aktenzeichen: N093-1290
devono essere smaltiti nella discarica appositamente prevista a tal fine e non possono essere trasferiti, per esempio per motivi di costo, in una discarica lontana.
In aggiunta, come per l’autorizzazione di sistemazione, si stabilisce ancora una volta quali tipologie di rifiuti possono essere depositate. Benché valgano in generale i requisiti di cui all’allegato 3 OTR, il Cantone competente ha la facoltà di stabilire ulteriori limitazioni.
L’autorizzazione di gestione deve avere una scadenza di cinque anni; prima di un suo eventuale rinnovo occorre effettuare nuovamente una verifica accurata per accertare che la discarica rispetti ancora tutte le condizioni previste nell’autorizzazione.
Art. 42 Sorveglianza dell’acqua sotterranea e dell’acqua d’infiltrazione raccolta
Per poter accertare se la discarica ha effetti nocivi sull’ambiente, il detentore della discarica è tenuto a monitorare l’acqua sotterranea e l’acqua d’infiltrazione raccolta. Affinché sia possibile usufruire di serie temporali significative di risultati delle analisi, questi controlli devono essere effettuati almeno due volte all’anno. Nell’aiuto all’esecuzione dell’OTR saranno stabiliti i dettagli in materia di parametri,
prelievo dei campioni, documentazione ed estensione del monitoraggio. Già in sede di progettazione della discarica bisogna creare nelle immediate vicinanze non meno di quattro possibili punti di campionamento delle acque sotterranee, di cui obbligatoriamente tre nella zona a valle e uno a monte della discarica.
Art. 43 Progetto di chiusura definitiva
Il ciclo di vita di una discarica può essere suddiviso in singole fasi: la fase di sistemazione (fase di costruzione), la fase di gestione (con il deposito dei rifiuti e la chiusura della discarica) e infine la fase di manutenzione postoperativa. I lavori di chiusura rientrano pertanto nella fase di gestione.
Figura 10: le fasi di una discarica
Poiché, dal momento della sistemazione della discarica o del compartimento fino alla relativa chiusura possono trascorrere anche vari decenni, il progetto di chiusura della discarica non sarà più necessariamente al passo con i tempi né con le più recenti innovazioni tecnologiche o scoperte effettuate nel settore. È pertanto opportuno che, al più presto tre anni e al più tardi sei mesi prima degli ultimi depositi di rifiuti in discarica, il detentore della discarica sottoponga all’autorità il progetto di chiusura aggiornato, la cui versione iniziale aveva funto da base per gli accantonamenti finanziari. Lo stesso dicasi in caso di chiusura di singoli compartimenti, anche se in altre parti della discarica continuano eventualmente a essere depositati rifiuti. L’autorità provvede a esaminare e approvare il progetto di chiusura a condizione che siano soddisfatti i requisiti di cui all’articolo 43 capoverso 2. In particolare, prima di procedere alla chiusura definitiva della discarica, occorre che siano state adottate le misure volte a
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