Rapporto esplicativo

Consultazione 2014/65: Revisione totale l'Ordinanza tecnica sui rifiuti (TVA) · 60 pagine

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Referenz/Aktenzeichen: N093-1290

compartimento di tipo A e un compartimento di tipo E dovrà avere complessivamente un volume mi-

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nimo di 300 000 m , ovvero la capacità prescritta per il tipo E.

Se opportuno, in considerazione delle condizioni geografiche (p. es. in vallate alpine discoste),

l’autorità cantonale può prevedere anche la sistemazione di discariche con un volume inferiore. A tal fine, è tuttavia necessaria l’approvazione dell’UFAM; questo per impedire che ogni Comune disponga di una propria discarica, come avvenuto negli anni Novanta, quando le discariche comunali erano raramente conformi allo stato della tecnica del tempo.

Art. 39 Obbligo d’autorizzazione

Ai sensi dell’articolo 30e capoverso 2 LPAmb, le discariche devono essere autorizzate dal Cantone. Come fatto finora, l’OTR concretizza questa disposizione imponendo per ogni discarica, nonché d’ora in poi esplicitamente anche per ogni singolo compartimento, un’autorizzazione di sistemazione e un’autorizzazione di gestione rilasciate dal Cantone. L’autorizzazione è di competenza di un’autorità cantonale, e non comunale, sia perché è responsabilità dei Cantoni pianificare la gestione dei rifiuti e quella delle discariche, così come il coordinamento con gli altri Cantoni, sia perché le conoscenze tecniche in materia sono garantite più a livello cantonale che comunale.

Art. 40 Autorizzazione di sistemazione

Affinché l’autorità cantonale rilasci un’autorizzazione di sistemazione per una discarica − cosa che avviene di frequente nell’ambito di un’autorizzazione edilizia − occorre che siano soddisfatte diverse condizioni, il cui rispetto dev’essere adeguatamente comprovato dal richiedente nella domanda presentata. L’ubicazione e la necessità della discarica in questione devono figurare nel più recente piano di gestione dei rifiuti del Cantone interessato. Nel quadro dell’autorizzazione di sistemazione, l’autorità limita, se necessario, i rifiuti ammessi secondo l’allegato 3 (una limitazione si giustifica p. es. se, in sua assenza, si verificherebbero trasporti di rifiuti non indispensabili, con conseguente inquinamento acustico ed emissioni di polveri potenzialmente problematici in un contesto urbano).

Art. 41 Autorizzazione di gestione

Per garantire una corretta gestione della discarica o del compartimento, a sistemazione avvenuta e prima della messa in servizio della discarica, il Cantone rilascia un’autorizzazione di gestione.

L’autorità verifica il rispetto dei requisiti posti nei confronti dell’opera di costruzione controllando la documentazione fornita ed effettuando un’ispezione in loco. Dal punto di vista contenutistico, la documentazione deve riportare informazioni riguardanti almeno i seguenti aspetti: impermeabilizzazione, drenaggio, realizzazione a tappe, chiusura della superficie e sistemazione finale; sul piano della forma, essa può consistere in un rapporto tecnico, in un piano di controllo, in un rapporto di verifica, in piani o fasi di costruzione o in un rapporto di impatto sull’ambiente. Quello che è essenziale è documentare quanto effettivamente costruito (piano esecutivo) e non soltanto gli impianti progettati. Poiché anche le discariche sono assoggettate ai requisiti generali di cui agli articoli 27 segg. OTR posti nei confronti degli impianti di trattamento, dev’essere presente il regolamento operativo previsto

dall’articolo 28 capoverso 2 OTR.

Conformemente all’articolo 32b LPAmb, per le discariche dev’essere garantita la copertura dei costi per la chiusura, gli interventi ulteriori e il risanamento mediante accantonamenti, assicurazione o in altro modo. Tale garanzia è un requisito essenziale ai fini del rilascio di un’autorizzazione di gestione. L’importo degli accantonamenti va verificato e aggiornato a intervalli regolari.

Per i rifiuti urbani e altri rifiuti il cui smaltimento rientra nella sfera di competenza dell’ente pubblico, il Cantone definisce zone di raccolta conformemente all’articolo 31b capoverso 2 LPAmb. Secondo l’articolo 31c capoverso 3 LPAmb, in determinate circostanze il Cantone può definire comprensori di raccolta anche per altri rifiuti; questi comprensori interessano anche il deposito dei residui generati in seguito al trattamento termico di detti rifiuti. I comprensori di raccolta vengono definiti nel piano di gestione dei rifiuti (art. 4 cpv. 1 lett. f OTR), ma il Cantone può stabilirne anche nell’autorizzazione di gestione. Ciò significa che i rifiuti assoggettati alle disposizioni concernenti i comprensori di raccolta

33/60 312/2005-02218/18/05/15/01/01/N093-1290