Rapporto esplicativo
Consultazione 2014/65: Revisione totale l'Ordinanza tecnica sui rifiuti (TVA) · 60 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 35Fedlex · Rapporto esplicativo
Referenz/Aktenzeichen: N093-1290
ridurre i lavori di manutenzione postoperativa. Conformemente all’articolo 53 OTR, per le discariche già esistenti al momento dell’entrata in vigore dell’ordinanza riveduta, dev’essere effettuata una valutazione dei possibili rischi, così da poter individuare potenziali effetti molesti o nocivi sull’ambiente. Qualora siano prevedibili ripercussioni sull’ambiente imputabili alla discarica, occorre intraprendere opportune misure di prevenzione, che dovranno figurare anche nel progetto di chiusura.
Art. 44 Manutenzione postoperativa
La fase di manutenzione postoperativa di una discarica o di un compartimento inizia con la chiusura della discarica, effettuata nel rispetto di quanto disposto nel progetto di chiusura (art. 43 OTR), e ha una durata massima di 50 anni. Pertanto, dopo circa due generazioni dovrebbe essere possibile abbandonare la discarica a se stessa; fino a quel momento occorre tuttavia che i sistemi tecnici siano mantenuti in piena efficienza. Le autorità cantonali hanno la facoltà di ridurre la durata di questa fase per singole discariche nel caso in cui i risultati di analisi evidenzino con chiarezza che non ci si deve più attendere alcun effetto molesto o nocivo. È prevista a ogni modo una durata minima di cinque anni per le discariche di tipo B e di 15 anni per le discariche di tipo C, D ed E.
Per tutte le discariche (comprese quindi anche quelle di tipo A) per le quali non è necessaria una vera e propria manutenzione postoperativa, il detentore della discarica o del compartimento in questione è tenuto a monitorare per un periodo di cinque anni la fertilità del suolo in superficie. Qualora si riscontrino difetti di funzionamento, devono essere intraprese misure opportune per rimuoverli.
Le discariche che non causano effetti nocivi o molesti al termine della fase di manutenzione postoperativa restano comunque iscritte nel catasto dei siti inquinati (art. 5 OSiti) come sito di deposito anche dopo questa fase; tali discariche non devono tuttavia più essere sottoposte a sorveglianza o risanamento.
Capitolo 5: Disposizioni finali
Sezione 1: Esecuzione
Art. 45 Competenze della Confederazione e dei Cantoni
L’esecuzione della legislazione sulla protezione dell’ambiente incombe sostanzialmente ai Cantoni (cfr. anche art. 36 LPAmb). Le autorità federali sono competenti per l’esecuzione delle disposizioni dell’OTR esclusivamente nei casi in cui applichino altre leggi federali o trattati internazionali concernenti punti disciplinati dall’OTR. Un esempio può essere costituito dallo smaltimento dei rifiuti generati nell’ambito di progetti infrastrutturali la cui autorizzazione compete alla Confederazione. I capoversi 2 e 4 dell’articolo 41 LPAmb, ai quali si fa riferimento in questa sede, disciplinano la partecipazione dell’UFAM e dei Cantoni in caso di esecuzione da parte della Confederazione: i Cantoni interessati vanno consultati, mentre l’UFAM partecipa all’esecuzione conformemente alle disposizioni della legge del 21 marzo 1997 sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione (LOGA; RS 172.010).
Art. 46 Geoinformazione
L’allegato 1 OGI contiene i geodati di base stabiliti in virtù dell’OTR. Quale servizio specializzato della Confederazione, l’UFAM stabilisce i modelli di geodati e i modelli di rappresentazione minimi per tali geodati di base.
Art. 47 Aiuto all’esecuzione dell’UFAM
In vista dell’attuazione della presente ordinanza, e soprattutto per precisare quanto concerne lo stato della tecnica nell’ambito dello smaltimento dei rifiuti, l’UFAM elaborerà un aiuto all’esecuzione, indirizzato in primo luogo alle autorità esecutive e finalizzato a promuovere un’attuazione unitaria
dell’ordinanza. Se si baseranno sull’aiuto all’esecuzione, le autorità potranno infatti partire dal presupposto di stare applicando le disposizioni d’ordinanza in modo corretto, anche se ciò non esclude a priori altre soluzioni, purché conformi al diritto. L’aiuto all’esecuzione, costituito da vari moduli tematici, conterrà, tra le altre cose, dettagli più concreti in merito ai rapporti, alle discariche, ai rifiuti edili e al recupero del fosforo, e sarà elaborato in collaborazione con gli uffici federali, i Cantoni e i rami economici interessati.
35/60 312/2005-02218/18/05/15/01/01/N093-1290