Rapporto esplicativo

Consultazione 2014/65: Revisione totale l'Ordinanza tecnica sui rifiuti (TVA) · 60 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 37Fedlex · Rapporto esplicativo

Referenz/Aktenzeichen: N093-1290

Allo scadere del termine di transizione di dieci anni, nelle discariche non potrà più essere depositato alcun asfalto di demolizione con un tenore di PAH superiore a 250 mg al kg; tali rifiuti dovranno essere trattati il più tardi a partire da questo momento, di norma con un procedimento termico, per ridurne il tenore di PAH.

Art. 52 Recupero di metalli dalle ceneri dei filtri

Fino a cinque anni dopo l’entrata in vigore della presente ordinanza sarà possibile depositare le ceneri dei filtri derivanti dal trattamento termico dei rifiuti urbani e di quelli di composizione analoga nelle discariche di tipo C e D senza obbligo di recuperare i metalli in esse contenuti. Passati cinque anni, prima del deposito occorrerà estrarre i metalli dalle ceneri dei filtri nel rispetto delle disposizioni di cui all’articolo 33 capoverso 2 lettera e OTR. Per le discariche, soprattutto per quelle di tipo C, questa regola rappresenta un importante passo in avanti per garantire una fase di manutenzione postoperativa più breve, in quanto viene ridotto il potenziale di inquinamento insito nei rifiuti. Così facendo, ci si muove nell’ottica di un’utilizzazione efficiente delle materie prime naturali e, nella fattispecie, dei metalli, di cui (fatta eccezione per il mercurio) si garantisce ora il riciclaggio.

Art. 53 Discariche e compartimenti esistenti

Questa disposizione transitoria è frutto dell’ampio appoggio di cui ha goduto, in vista della revisione dell’OTR, il principio secondo cui occorre effettuare una stima del potenziale di pericolosità rappresentato dalle discariche esistenti e garantire la trasparenza della manutenzione postoperativa. Ciò presuppone in primo luogo che tutte le discariche in funzione siano sottoposte a un controllo sulla base di criteri unitari per accertarne il grado di pericolosità. Entro cinque anni dall’entrata in vigore della nuova OTR, tutte le discariche esistenti che si intende mantenere in esercizio dovranno ottenere una nuova autorizzazione di gestione nel rispetto dei requisiti appositamente previsti a tal fine nell’articolo 41 OTR. Nell’ambito di questa procedura d’autorizzazione, l’autorità accerta, sulla base di una valutazione della pericolosità, che non sussista alcun rischio di effetti molesti o nocivi, né nell’immediato né durante o al termine della fase di manutenzione postoperativa. In tale ottica, sono rilevanti sia le conoscenze sulle condizioni e sui prevedibili sviluppi delle opere di costruzione relative alla discarica, sia quelle sulle emissioni rilasciate dalla discarica. I controlli risulteranno tanto più semplici quanto migliore è la qualità della documentazione sulla discarica e sulla relativa gestione. I dettagli relativi alla valutazione della pericolosità saranno precisati nell’aiuto all’esecuzione dell’OTR. Qualora abbia già nell’immediato effetti molesti o nocivi, la discarica in questione dev’essere risanata conformemente alle disposizioni della legislazione sui siti contaminati. Se, invece, tali effetti sono previsti nel futuro, vanno intraprese apposite misure di prevenzione.

Allegato 1: Requisiti applicabili al materiale di scavo e di sgombero

L’allegato 1 stabilisce i requisiti qualitativi applicabili al riciclaggio del materiale di scavo e di sgombero conformemente all’articolo 19. Il materiale di scavo e di sgombero è ritenuto «non inquinato» se non contiene sostanze estranee come rifiuti urbani, scarti verdi o altri rifiuti edili e se sono rispettati i valori fissati nel capoverso 1 dell’allegato. È ammesso un superamento di detti valori limite solamente se è comprovato che la loro mancata osservanza non è dovuta ad attività antropiche: può dunque essere classificato come non inquinato anche il materiale di scavo e di sgombero che non adempie ai valori limite di cui al capoverso 1 dell’allegato 1 OTR per motivi geogeni (p. es. tenori di cromo all’interno di rocce basiche) o biogeni (p. es. tenore di PAH in seguito a incendi boschivi).

Il materiale di scavo e di sgombero inquinato in modo tollerabile può essere riciclato ai sensi

dell’articolo 19 capoverso 3 OTR esclusivamente se sono soddisfatti i requisiti qualitativi di cui al capoverso 2 dell’allegato 1 OTR, in virtù del quale si considera «inquinato in modo tollerabile» il materiale di scavo e di sgombero che rispetta il valore limite previsto, che è costituito per il 95 per cento in peso da materiale sciolto o roccia frantumata, e da cui sono state rimosse, nella misura del possibile, le restanti sostanze estranee, quali rifiuti urbani, metalli, carta, legno, materie sintetiche e tessili, devono.

37/60 312/2005-02218/18/05/15/01/01/N093-1290