Rapporto esplicativo
Consultazione 2014/65: Revisione totale l'Ordinanza tecnica sui rifiuti (TVA) · 60 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 38Fedlex · Rapporto esplicativo
Referenz/Aktenzeichen: N093-1290
Allegato 2: Requisiti applicabili ai rifiuti impiegati per la fabbricazione di cemento e calcestruzzo
Il numero 1 dell’allegato 2 OTR concerne i rifiuti che possono essere impiegati come materie prime nella fabbricazione di clinker di cemento. Deve essere sostanzialmente assicurato che possano continuare a essere utilizzati i rifiuti finora autorizzati conformemente alla direttiva dell’UFAFP del 2005 sullo smaltimento dei rifiuti nei cementifici. Nel capoverso 1 sono elencati i valori limite per i metalli pesanti e le sostanze organiche nocive, i quali corrispondono ai valori prescritti per i rifiuti da depositare nelle discariche di tipo B. I metalli pesanti vengono in gran parte incorporati nei clinker. Il cadmio, il mercurio e il tallio (metalli pesanti volatili), tuttavia, si arricchiscono nel sistema del forno e, in caso di difetti di funzionamento, possono essere rilasciati nell’ambiente in forma concentrata. Per di più il mercurio può talvolta essere trasferito nell’aria di scarico anche in condizioni normali. Fondamentalmente, bisogna impedire che tali elementi giungano nel cementificio. A causa delle temperature presenti, le sostanze organiche che arrivano nello scambiatore di calore insieme alla materia prima non vengono completamente ossidate e vengono quindi emesse nell’aria di scarico in forma immutata oppure come prodotti di decomposizione. In particolare, a essere emessi in misura consistente
nell’aria di scarico sono gli idrocarburi clorurarti volatili (VHCH) e gli idrocarburi alifatici C5-C10. Pertanto, in linea di principio, i rifiuti contenenti simili sostanze non dovrebbero essere impiegati come materie prime nei cementifici. Va ridotta al minimo anche l’immissione di sostanze tossiche o persistenti quali i bifenili policlorurati (PCB) o gli idrocarburi aromatici monociclici (BTEX), dato che non è garantita la loro degradazione completa. Il valore limite disposto per i restanti idrocarburi alifatici (C10- C40) si basa sostanzialmente sui risultati di esperimenti condotti in un cementificio svizzero. Il valore limite fissato per il rifiuto e la percentuale tecnicamente ammessa del rifiuto nella materia prima, pari a circa il 5 per cento, non determinano un aumento significativo delle emissioni di composti organici volatili («Volatile Organic Compounds», VOC) e benzene. Per quanto riguarda gli idrocarburi aromatici policiclici (PAH), non esistono invece riferimenti empirici e il valore limite fissato è stato desunto dal tenore di PAH ammesso nell’asfalto di demolizione che può ancora essere lavorato a caldo. Essendo tuttavia impossibile prevedere in maniera sufficiente il comportamento delle sostanze organiche in caso di riscaldamento, si rendono necessarie delle regole accompagnatorie in merito alle emissioni nell’aria di scarico.
Per questa ragione, nell’ambito della revisione dell’OIAt, è prevista la limitazione delle emissioni di COV in aggiunta a prescrizioni concrete sulla misurazione di altre sostanze organiche. Le disposizioni che si propongono sono in linea con i principi della direttiva vigente, in virtù della quale il riciclaggio dei rifiuti non deve tradursi in un aumento considerevole delle emissioni. Se, da una parte, i nuovi valori limite previsti per le sostanze organiche permetteranno di limitare in via precauzionale le possibili emissioni nell’aria di scarico, dall’altra parte consentiranno anche di armonizzare l’esecuzione a livello cantonale nonché di offrire alle imprese di smaltimento da rifornire la necessaria sicurezza sia a livello giuridico che di pianificazione.
L’allegato 2 numero 1 capoverso 2 OTR conferisce all’autorità competente la facoltà di autorizzare nel singolo caso tenori più elevati di sostanze organiche nocive a condizione che, mediante strumenti idonei (p. es. misure supplementari per la depurazione dell’aria di scarico), sia possibile soddisfare i requisiti dell’OIAt.
Il capoverso 3 disciplina una categoria particolare di materie prime, ovvero i rifiuti che contengono, in forma concentrata e quantitativamente prevalente, calcio, alluminio, ferro o silicio. Queste sostanze, impiegate come correttivi nella composizione della farina cruda e necessarie per integrare le materie prime ricavate dalle cave di pietra nonché per regolare in maniera esatta la composizione della farina cruda, sono soggette unicamente ai valori limite previsti per i metalli pesanti volatili (elementi del ciclo) e le sostanze organiche nocive, a condizione tuttavia che non rappresentino oltre il 5 per cento della materia prima impiegata.
L’allegato 2 numero 2 OTR disciplina i rifiuti che possono essere utilizzati come combustibili nella fabbricazione di clinker di cemento. I rifiuti con un elevato potere calorifico vengono bruciati per fungere da combustibile o nel sistema d’incenerimento principale, all’uscita del cilindro rotante, o in quello
38/60 312/2005-02218/18/05/15/01/01/N093-1290