Rapporto esplicativo

Consultazione 2014/65: Revisione totale l'Ordinanza tecnica sui rifiuti (TVA) · 60 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 39Fedlex · Rapporto esplicativo

Referenz/Aktenzeichen: N093-1290

secondario, all’estremità finale dello scambiatore di calore. Le ceneri che si vengono a creare sono poi integrate nei clinker. In sede di combustione nel sistema principale si raggiungono temperature fino a 2000°C, il che lascia presupporre una degradazione completa delle sostanze organiche. Per ragioni connesse con l’ottimizzazione della qualità dei prodotti e dell’impiego dei combustibili in associazione a capacità di produzione più elevate, negli ultimi anni diversi cementifici sono stati dotati a posteriori di un sistema d’incenerimento secondario (precalcinatori). La normativa vigente contenuta nella direttiva sullo smaltimento dei rifiuti nei cementifici emanata nel 2005 dall’UFAFP sarà pertanto precisata. Il capoverso 1 regola l’utilizzo dei rifiuti che possono essere bruciati nel sistema d’incenerimento principale o secondario, mentre il capoverso 2 stabilisce quali rifiuti possono essere utilizzati esclusivamente nel sistema principale. Poiché le temperature raggiunte nel sistema secondario sono di regola notevolmente inferiori, non è infatti garantita la degradazione completa delle sostanze alogenate. Si escludono pertanto in tale sede i solventi alogenati come pure i rifiuti di legno problematici.

Per tutti gli altri rifiuti occorre invece dimostrare che non sono superati i valori limite di cui al capoverso 3 lettera a, i quali corrispondono in gran parte ai requisiti imposti ai rifiuti ammessi nelle discariche di tipo B. I valori limite per i metalli pesanti volatili mercurio, cadmio e tallio sono fissati al livello più basso possibile in considerazione delle possibilità tecniche, aziendali e di analisi.

Secondo le lettere b e c del capoverso 3, i combustibili non devono contenere rifiuti sanitari (capitolo 18 dell’ordinanza del DATEC del 18 ottobre 2005 sulle liste per il traffico di rifiuti; RS 814.610.1) o rifiuti pericolosi per la sicurezza quali rifiuti esplosivi (H1) o a combustione spontanea (H4.2 conformemente all’allegato III della «Convenzione di Basilea sul controllo dei movimenti oltre frontiera di rifiuti pericolosi e sulla loro eliminazione» (RS 0.814.05).

La regolamentazione prevista, che non contempla alcuna lista positiva esaustiva, si traduce in un notevole aumento della flessibilità in termini di reperimento di combustibili sostitutivi: d’ora in poi, infatti, a condizione che vengano rispettati i requisiti di cui all’allegato 2 numero 2 capoverso 3, potranno essere utilizzati anche combustibili di sostituzione confezionati (p. es. miscele di sostanze plastiche, legno e tessili) derivanti dal trattamento di rifiuti industriali e artigianali.

In singoli casi, l’autorità può autorizzare tenori più elevati di PCB e sostanze organiche alogenate, se è garantito che, adottando misure idonee (p. es. misure supplementari per la depurazione dell’aria di scarico), vengano rispettati i requisiti della OIAt.

Al numero 3 dell’allegato 2 OTR sono regolamentati i costituenti secondari e le aggiunte minerali impiegati nella fabbricazione del cemento e del calcestruzzo. I rifiuti elencati, dalla composizione sufficientemente nota, dono materiali utilizzati da sempre e per i quali sono disponibili in genere anche specifiche e norme tecniche. Per tutti gli altri rifiuti va invece dimostrato che i tenori di sostanze nocive non superano i valori previsti per il materiale di scavo e di sgombero inquinato in modo tollerabile. Il divieto di arricchimento delle sostanze organiche disposto dall’attuale direttiva è stato precisato prevedendo ora, nel caso dei costituenti secondari e delle aggiunte minerali, una serie di valori limite anche per le sostanze organiche.

L’allegato 2 numero 4 OTR stabilisce le prove che sono tenuti a esibire i detentori di cementifici e imprese che fabbricano calcestruzzo. In particolare, si precisa che non per tutti i rifiuti sono sempre necessarie analisi per tutte le sostanze: a seconda del genere e della provenienza dei rifiuti e previa approvazione dell’autorità, è possibile limitare le analisi chimiche a parametri prevedibili, riducendo in tal modo il più possibile l’onere ad esse associato. Qualora manchino valori limite per sostanze pericolose per l’ambiente, l’autorità li stabilisce per il singolo caso con l’approvazione dell’Ufficio federale dell’ambiente (UFAM 2013, Pratica ambientale: «Calcolo dei valori di concentrazione e dei valori limite per i materiali solidi»).

39/60 312/2005-02218/18/05/15/01/01/N093-1290