Rapporto esplicativo

Consultazione 2014/65: Revisione totale l'Ordinanza tecnica sui rifiuti (TVA) · 60 pagine

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Referenz/Aktenzeichen: N093-1290

Allegato 3: Requisiti applicabili ai rifiuti in vista del deposito definitivo

In questo allegato vengono definiti i requisiti che devono soddisfare i rifiuti per essere depositati in uno dei cinque tipi di discarica previsti. I valori limite sono stati determinati in maniera scientifica. Per definire requisiti fondati su basi scientifiche, i valori limite per i materiali solidi vengono calcolati − applicando il principio del cosiddetto test di eluizione virtuale − in base ai valori di concentrazione riportati nell’OSiti e nella direttiva dell’UFAM concernente l’esecuzione dei test di eluizione secondo l’OSiti (2000). Essendo collegati ai valori di concentrazione dell’OSiti, i valori limite per i materiali solidi sono basati su fattori di rischio: i valori di concentrazione (valori K) dell’OSiti rappresentano infatti i valori dell’acqua potabile basati sulla tossicità secondo l’ordinanza del 26 giugno 1995 sulle sostanze estranee e sui componenti (OSoE; RS 817.021.23) e, laddove assenti, principi riconosciuti a livello internazionale. Questi valori dell’acqua potabile corrispondono, quanto a ordine di grandezza, agli obiettivi di qualità dell’acqua fluviale, ma possono essere estesi, in maniera relativamente semplice nonché scientificamente fondata e attuale, a un numero nettamente più elevato di sostanze che assumono rilievo nell’ambito dei rifiuti. I dettagli relativi al calcolo dei valori sono definiti nell’aiuto

all’esecuzione «Calcolo dei valori di concentrazione e dei valori limite per i materiali solidi», pubblicato dall’UFAM nel 2013.

Al numero 1 dell’allegato 3 OTR è disciplinato il deposito di rifiuti nelle discariche di tipo A; vi sono quindi elencati i rifiuti che, a meno che non si sospettino contaminazioni, possono essere conferiti in questo tipo di discarica. Trattandosi di un elenco esaustivo, è vietato depositare altri rifiuti, anche se qualitativamente comparabili con quelli elencati. Questo perché, i requisiti in materia di protezione delle acque applicabili ai siti in cui sono ubicate tali discariche sono più stringenti rispetto a quelli che vigono per altri tipi di discariche, il che significa che, ammettendo il deposito di altri rifiuti, si renderebbero necessari controlli onerosi.

Al numero 2 capoverso 1 dell’allegato 3 OTR sono elencati i rifiuti che, a meno che non si sospettino contaminazioni, possono essere depositati nelle discariche di tipo B, senza che siano necessarie prove chimiche. Per certi tipi di rifiuti, come i residui minerali della pulizia stradale, le ceneri residue di legna allo stato naturale, il vetro (vetro piano e per imballaggi) e i rifiuti della fabbricazione di prodotti di ceramica, basandosi sulla composizione chimica e mineralogica, sulle proprietà fisiche e sul comportamento geochimico, si può infatti partire dal presupposto che siano conformi ai requisiti chimici per il deposito nelle discariche di tipo B e che eventuali contaminazioni siano di origine geogena o biogena. Nel capoverso 2 sono specificati i requisiti da soddisfare per il deposito di residui vetrificati. Conformemente al capoverso 3, per tutti gli altri rifiuti destinati al deposito in discariche di tipo B

dev’essere fornita una serie di prove che ne certifichino l’idoneità. Sulla base di queste prove, possono essere depositati in discariche di tipo B anche residui non problematici della produzione industriale. Ai fini della valutazione vengono presi in esame valori limite scientifici per i materiali solidi relativi a parametri organici e inorganici, nonché condizioni tese a limitare le componenti solubili. La prima tappa consiste nel verificare che i rifiuti destinati al deposito definitivo siano costituiti prevalentemente (95% in peso) da componenti ecocompatibili simili alle rocce, dopodiché occorre effettuare un’analisi chimica per determinare i tenori totali di parametri organici e inorganici. Un’altra condizione che devono rispettare i rifiuti destinati al deposito definitivo è la limitazione della quota di sali solubili allo 0,5 per cento in peso, il che equivale a limitare il tenore di composti idrosolubili. Il quarto requisito da soddisfare è il rispetto dei valori limite di quattro sostanze eluite in acqua distillata per 24 ore. Va notato che il valore limite per il COT non si applica al materiale rimosso in superficie o dal sottosuolo se il suo superamento non è riconducibile ad attività antropiche.

Nel numero 3 dell’allegato 3 OTR sono elencati in maniera esaustiva i rifiuti che possono essere depositati in una discarica di tipo C. Per ognuno di essi dev’essere comprovato il rispetto dei requisiti stabiliti. A causa del loro elevato tenore di metalli pesanti, questi tipi di rifiuti vanno sottoposti a pretrattamento in modo da renderli chimicamente o meccanicamente stabili. Si tratta di rifiuti metallici, inorganici e difficilmente solubili. La valutazione per stabilire se i tipi di rifiuti elencati soddisfino i criteri di qualità per il deposito in una discarica di tipo C deve basarsi sui dati dei test di eluizione e su quelli relativi alla composizione organica.

40/60 312/2005-02218/18/05/15/01/01/N093-1290