Rapporto esplicativo

Consultazione 2014/65: Revisione totale l'Ordinanza tecnica sui rifiuti (TVA) · 60 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 41Fedlex · Rapporto esplicativo

Referenz/Aktenzeichen: N093-1290

In linea di massima, l’acqua d’infiltrazione proveniente da una discarica di tipo C deve poter essere immessa in un corso d’acqua senza ulteriori trattamenti. I valori limite sono generalmente desunti dalle precedenti condizioni per l’immissione delle acque di rifiuto. Oltre al rispetto dei valori limite per gli inquinanti, è necessario che l’eluito superi un test di tossicità. Le limitazioni relative ai parametri organici servono a impedire che sostanze chimiche organiche provochino reazioni a catena incontrollate in questo tipo di discariche. Quando le ceneri dei filtri cementate e lavate con acidi vengono depositate nelle discariche di tipo C, può succedere che vi confluiscano anche diossine e furani. Tali materiali restano a uno stato poco mobile, purché il deposito di altri rifiuti in discarica avvenga nel rispetto di tutti i requisiti posti in materia; in questo modo, è possibile mantenere al minimo la loro fuoriuscita attraverso l’acqua d’infiltrazione. In quanto sostanze organiche persistenti altamente tossiche per l’uomo e per l’ambiente, ove possibile, le diossine e i furani vanno sottoposti a restrizioni imponendone la limitazione o distruzione. Da anni l’Unione europea ha fissato un valore limite per le discariche a cielo aperto. Questo valore limite, applicabile al deposito di ceneri dei filtri di qualsiasi tipo generate da trattamento termico, viene ora ripreso nell’OTR. Alcuni studi hanno evidenziato come, nel quadro della gestione dei rifiuti in Svizzera, il flusso più consistente di diossine e furani sia da ascrivere alle ceneri dei filtri. Ciò è dovuto da un lato al tipo di rifiuti (contenenti cloro) che vengono inceneriti e, dall’altro lato, al processo di trattamento termico. È stato inoltre riscontrato che i tenori in diossine e furani delle ceneri dei filtri generate negli impianti per il trattamento termico dei rifiuti urbani e dei rifiuti di composizione analoga rientrano nei limiti previsti. Nell’aiuto all’esecuzione dell’OTR, l’UFAM provvederà a definire i dettagli concernenti il calcolo del tenore in diossine e furani delle ceneri dei filtri in funzione di fattori d’equivalenza tossica (TEF). Nel caso di ceneri non conformi al valore limite prescritto, le diossine e i furani possono essere rimossi o distrutti nei seguenti modi: lavaggio acido delle ceneri e relativa reintroduzione nei forni per il trattamento termico oppure una «flottazione meccanica», vale a dire una separazione meccanica tramite getto d’aria delle particelle di fuliggine in cui sono presenti le diossine e i furani. Le particelle di fuliggine vengono quindi reintrodotte nel processo di trattamento termico e distrutte.

I requisiti per il deposito di rifiuti nelle discariche di tipo C devono essere rispettati cumulativamente per tutti i tipi di rifiuti elencati. La limitazione della quota di sali solubili al due per cento in peso equivale a limitare il tenore di composti idrosolubili. La condizione di cui all’allegato 3 numero 3 capoverso 2 lettera b intende garantire che non possano essere rilasciate, tra l’altro, sostanze esplosive, tra cui per esempio idrogeno. I rifiuti depositati devono presentare una forma chimicamente stabile (non reattiva) per impedire che si verifichino reazioni chimiche incontrollate a catena.

Al numero 4 dell’allegato 3 OTR è disciplinato il deposito dei rifiuti nelle discariche di tipo D. I tipi di rifiuti elencati al capoverso 1 (vetro da schermo, residui vetrificati, scorie con un tenore massimo di 20 000 mg COT al kg provenienti da impianti di incenerimento dei rifiuti speciali, ceneri dei filtri da cui sono stati estratti i residui metallici e ceneri dei filtri lavate con acidi) possono essere depositati direttamente in tali discariche senza che siano necessarie prove più approfondite. Soltanto nel caso delle ceneri dei filtri occorre assicurarsi che queste siano conformi al valore limite fissato per le diossine e i furani (cfr. commenti all’allegato 3 n. 3 più in alto).

Per quanto riguarda le scorie provenienti dagli impianti di incenerimento dei rifiuti urbani che figurano all’allegato 3 numero 4 capoverso 3 OTR, viene introdotto un requisito relativo all’estrazione dei rottami di ferro e metalli non ferrosi: una volta estratti i rottami, la quota di metallo particolato (residui metallici) può arrivare al 1.5 per cento in peso. Va menzionato che negli ultimi anni, grazie ai prezzi delle materie prime, l’estrazione dei rottami metallici dalle scorie si è rivelata anche una pratica remunerativa, ragione per cui in molte località della Svizzera essa viene già effettuata in apposite installazioni direttamente presso gli impianti di incenerimento o le discariche.

I tipi di rifiuti riportati nell’elenco esaustivo dell’allegato 3 numero 4 capoverso 4 OTR devono rispettare una serie di requisiti per quanto concerne il tenore di metalli pesanti (tenori totali). I valori fissati corrispondono alla composizione media delle scorie in Svizzera.

41/60 312/2005-02218/18/05/15/01/01/N093-1290