Rapporto esplicativo
Consultazione 2014/65: Revisione totale l'Ordinanza tecnica sui rifiuti (TVA) · 60 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 42Fedlex · Rapporto esplicativo
Referenz/Aktenzeichen: N093-1290
Al numero 5 dell’allegato 3 OTR è disciplinato il deposito nelle discariche di tipo E. In un elenco esaustivo sono riportati tutti i tipi di rifiuti che vi possono essere depositati senza che siano necessarie ulteriori prove: le esperienze fin qui maturate in relazione alla composizione di questi rifiuti consentono infatti un loro deposito definitivo diretto. I rifiuti prodotti in caso di piena o incendio devono essere sottoposti a una cernita grossolana prima di un loro eventuale deposito definitivo. Gli oggetti di grandi dimensioni, quali frigoriferi, cucine o congelatori a cassone, vanno smontati e smaltiti separatamente. Per «rifiuti edili di materiali compositi non combustibili» si intendono per esempio pannelli di cartongesso oppure materiali di costruzione in argilla e canna. Per tutti gli altri rifiuti non espressamente menzionati al capoverso 1, occorre dimostrare che sono rispettati i valori limite (tenori totali) per i parametri organici e inorganici. I valori limite per i materiali solidi stabiliti per le sostanze organiche sono stati calcolati come descritto nell’introduzione alla modifica del presente allegato. I valori limite per i metalli pesanti corrispondono a quelli fissati per le discariche di tipo D e rappresentano i tenori massimi di metalli pesanti delle scorie attuali.
La prassi ha evidenziato che sono sempre meno i tipi e le quantità di rifiuti che non soddisfano i requisiti per il deposito in discariche di tipo E. Per questi rifiuti non esistono tuttavia possibilità di trattarli in modo efficiente. Nei casi in cui si presentino, l’autorità cantonale può autorizzare, previa approvazione dell’UFAM, alcune eccezioni per il singolo caso. I requisiti per la concessione di simili eccezioni saranno definiti nel dettaglio dall’UFAM nell’aiuto all’esecuzione dell’OTR.
Al numero 6 dell’allegato 3 OTR sono ricapitolate le prove che devono esibire i detentori di rifiuti in vista del deposito. Le autorità competenti stabiliscono i parametri da determinare analiticamente di volta in volta. Si tratta di parametri in base ai quali, a causa del genere e della provenienza dei rifiuti, non è da escludersi una contaminazione. L’onere associato alle analisi dovrebbe così essere limitato allo stretto necessario.
L’elenco dei valori limite proposto comprende inquinanti che, in circa il 95 per cento dei casi, sono presenti nei rifiuti da depositare. Ciò non significa che gli altri gruppi di sostanze nocive non esistano; non è tuttavia opportuno fissare nell’OTR valori limite per migliaia di composti organici. Viene tuttavia sancito che, nel caso di sostanze pericolose per l’ambiente per le quali non sono contemplati valori limite, l’autorità competente li stabilisce per il singolo caso con l’approvazione dell’UFAM. L’UFAM ha pubblicato in materia un aiuto all’esecuzione intitolato «Calcolo dei valori di concentrazione e dei valori limite per i materiali solidi».
Allegato 4: Elenco dei rifiuti ammessi negli impianti di compostaggio e di fermentazione
L’allegato 4 OTR disciplina in maniera esaustiva i rifiuti ammessi negli impianti di compostaggio e di fermentazione. A tal fine viene fatta una distinzione tra fermentazione termofila (degradazione di biomassa a una temperatura di 50-60°C), fermentazione mesofila (degradazione di biomassa a una temperatura di 30–37°C), cofermentazione in un impianto di depurazione delle acque di scarico, compostaggio su superfici solide e compostaggio ai margini dei campi. I rifiuti ammessi e non ammessi sono raggruppati per genere e provenienza, il che ne consente una consultazione rapida. Previa consultazione degli uffici federali interessati (p. es. l’UFAG), il DATEC può adeguare l’allegato 4 OTR qualora sia necessario aggiungere o cancellare dei rifiuti dall’elenco. A tal fine, saranno definiti appositi criteri nell’aiuto all’esecuzione dell’OTR in collaborazione con gli uffici federali, i Cantoni e i rami economici interessati.
Allegato 5: Requisiti applicabili all’ubicazione di discariche e alle relative opere di costruzione
L’allegato 5 OTR riporta in maniera esaustiva i requisiti relativi all’ubicazione di una discarica, definiti in funzione della protezione precauzionale delle acque nonché per evitare che la discarica subisca avarie causate da pericoli naturali. Vengono poi stabiliti i requisiti applicabili al sottosuolo di una discarica, in quanto quest’ultimo deve fungere nel lungo termine da superficie d’appoggio stabile e, quanto più possibile, da barriera naturale. Altre disposizioni dell’allegato 5 OTR si riferiscono ai requisiti e ai
42/60 312/2005-02218/18/05/15/01/01/N093-1290