Rapporto esplicativo

Consultazione 2014/65: Revisione totale l'Ordinanza tecnica sui rifiuti (TVA) · 60 pagine

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Referenz/Aktenzeichen: N093-1290

L’allegato 5 numero 25 OTR contiene le disposizioni in materia di chiusura definitiva della superficie di una discarica riguardanti in particolare la pendenza del drenaggio, l’impermeabilizzazione, la sistemazione e copertura con vegetazione, nonché la procedura da seguire per le acque messe in galleria. Il contatto diretto dell’opera di chiusura con la biosfera presuppone l’impiego di materiali non inquinati, ovvero di materiali conformi agli appositi valori limite di cui all’allegato 1 capoverso 1 lettera b OTR. Il progetto di costruzione, così come concepito, prevede solitamente anche la fase di chiusura definitiva della superficie. Poiché, tuttavia, questa fase si realizza solitamente dopo parecchi anni di funzionamento della discarica e soltanto al termine della fase di gestione, il progetto dovrà essere aggiornato poco prima della chiusura, per adeguarlo allo stato della tecnica e alla situazione effettiva (cfr.

art. 43 OTR concernente il progetto di chiusura). Una scelta accurata della modalità di esecuzione dell’elemento finale di costruzione, ossia la chiusura definitiva della superficie, riveste un’importanza fondamentale soprattutto nel caso delle discariche con un inventario dei rifiuti ormai datato e non uniforme oppure situate in un’ubicazione critica. Alla luce dei risultati del monitoraggio delle emissioni, la chiusura della superficie dovrà inoltre consentire l’ulteriore impiego della stessa. Se, per esempio, la significativa percentuale organica dei rifiuti rende opportuno accelerare un’ulteriore mineralizzazione dell’inventario dei rifiuti prima della chiusura definitiva della superficie, ciò consentirà poi di ridurre la durata della manutenzione postoperativa.

Allegato 6: Modifica di altri atti normativi

1. Ordinanza del 21 maggio 2008 sulla geoinformazione (OGI; RS 510.620)

In seguito alla revisione dell’OTR, occorre adeguare alle nuove disposizioni anche i rimandi

all’ordinanza contenuti nell’allegato 1 OGI. Poiché le discariche sono al contempo anche impianti di trattamento dei rifiuti, gli attuali identificatori 114 e 115 vengono riuniti. Il nuovo articolo 7 capoverso 2 OTR prevede però ora che la Confederazione allestisca una panoramica degli impianti di trattamento dei rifiuti situati su tutto il territorio svizzero. Questo nuovo set dei geodati di base sarà ripreso anche nell’allegato 1 OGI.

2. Ordinanza del 1° luglio 1998 contro il deterioramento del suolo (O suolo; RS 814.12)

Articolo 1, lettera c, titolo della sezione 3 e articolo 7

In tedesco il termine utilizzato generalmente nel linguaggio corrente per indicare la rimozione dei due strati più superficiali del suolo (strato superiore e inferiore) è «Bodenabtrag» e non «Bodenaushub», pertanto «ausgehobener Boden» viene sostituito con «abgetragenem Boden». Si intende così indicare con maggiore precisione le speciali attività di rimozione e scavo dei due strati superficiali del suolo nonché distinguere in maniera più chiara il trattamento dello strato superiore e inferiore del suolo dalla gestione del materiale di scavo.

Articolo 2 capoverso 1 lettera a

La definizione di «fertilità del suolo» di cui alla lettera a tiene conto delle diverse funzioni del suolo.

Oltre che dalla sua struttura, le qualità fisiche tipiche di un suolo e, di conseguenza, le sue funzioni sono determinate dalla sua composizione e dal suo spessore. Nella lettera a tali caratteristiche vengono dunque inserite nella definizione di fertilità del suolo. Pertanto, soprattutto nel riutilizzo dello strato superiore e inferiore del suolo asportato, occorre prestare particolare attenzione alla composizione e allo spessore tipici del suolo. Ciò significa che lo strato superiore e quello inferiore devono essere asportati, depositati provvisoriamente e nuovamente incorporati, sempre separatamente.

Articolo 6 capoverso 1

Per evitare il suolo si deteriori in seguito a eventi di grande portata e installazioni temporanee

all’aperto, d’ora in poi l’articolo 6 capoverso 1 O suolo non si applicherà più unicamente alla costruzione di impianti e alla coltivazione del suolo, bensì in via generale a qualsiasi sfruttamento del suolo. Gli eventi che comportano un forte impatto sul suolo mobile sono della natura più svariata. Normalmente

46/60 312/2005-02218/18/05/15/01/01/N093-1290