Rapporto esplicativo
Consultazione 2014/65: Revisione totale l'Ordinanza tecnica sui rifiuti (TVA) · 60 pagine
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Referenz/Aktenzeichen: N093-1290
si prende possesso dei terreni in maniera del tutto scontata e senza alcuna considerazione per i possibili effetti negativi sugli stessi, causando dunque danni spesso anche seri al suolo. L’articolo 33 LPAmb prescrive l’obbligo generale di evitare il costipamento o altre modifiche della struttura del suolo tali da pregiudicarne la fertilità a lungo termine. Di conseguenza, la disposizione in oggetto si applica anche agli sfruttamenti temporanei del suolo menzionati.
Articolo 7
Lo scopo dell’articolo 7 O suolo è promuovere quanto più possibile il reimpiego del suolo asportato. In tale ottica, occorre garantire che la fertilità del suolo asportato e, successivamente, ricollocato o aggiunto nonché del suolo preesistente venga pregiudicata al massimo per un breve periodo. Ciò è possibile solamente se lo strato superiore (orizzonte A) e quello inferiore (orizzonte B) del suolo vengono asportati, depositati provvisoriamente e ricollocati separatamente. Nel reimpiegare il suolo asportato è necessario fare attenzione alla fertilità del suolo e di conseguenza anche alla composizione, allo spessore e alla struttura tipici del suolo nel sito in questione, in quanto è ammesso pregiudicare la fertilità del suolo al massimo per un breve periodo (circa tre–cinque anni). Il capoverso 2 lettera b intende impedire che i terreni subiscano una nuova o un’ulteriore contaminazione chimica o biologica (attraverso organismi alloctoni invasivi) a causa dell’apporto di suolo contaminato. Nella pratica, qualora sussistano sospetti in merito, è pertanto indispensabile accertare il tenore di sostanze nocive o di organismi nocivi nel suolo da asportare e comunicare i risultati delle analisi all’acquirente e all’autorità competente per la protezione del suolo al fine di garantirne un impiego o deposito conforme. Per il resto, al reimpiego del suolo asportato si applica il divieto di mischiare di cui all’articolo 9 OTR.
3. Ordinanza del 16 dicembre 1985 contro l’inquinamento atmosferico (OIAt; RS 814.318.142.1)
Articolo 15 capoverso 4
La riduzione del valore limite delle emissioni di ossidi di azoto provenienti dai cementifici, prevista con la modifica della OIAt, rende necessaria l’introduzione di una deroga nella disposizione in oggetto,
deroga che viene specificata nell’allegato 2 numero 112 OIAt (cfr. commento al riguardo).
Allegato 2 numero 111 capoverso 2
D’ora in poi i requisiti per i rifiuti impiegati nei forni per cemento saranno definiti nell’articolo 25
dell’OTR riveduta e non vi sarà più alcun rimando alla vigente direttiva dell’UFAM in materia di smaltimento dei rifiuti nei cementifici. Tale direttiva sarà infatti abrogata non appena entrerà in vigore la revisione dell’OTR.
Allegato 2 numero 111bis
Finora per i cementifici non erano stati definiti valori di riferimento per il tenore di ossigeno. D’ora in poi, tale valore sarà fissato al 10 per cento, un valore tipico per i processi attuati in questo tipo di impianti. Nella prassi, i valori di emissione vengono già oggi indicati facendo riferimento a questo valore.
Allegato 2 numero 112
Finora, ai sensi della OIAt, il valore limite delle emissioni di ossidi di azoto provenienti dai cementifici
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era di 800 mg/m . Nel 2005, nel quadro del rinnovo dell’Accordo settoriale tra i Cantoni di ubicazione dei cementifici e l’Associazione svizzera dell’industria del cemento (cemsuisse), per gli ossidi d’azoto
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(NOx) è stato fissato invece un valore limite di 500 mg/m , obbligatorio per tutti i cementifici.
3 Nell’Accordo è stato anche sancito un valore limite medio annuale relativo al settore pari a 450 mg/m per la media di tutti i cementifici presenti in Svizzera. Da uno studio realizzato dalla European Research Cement Academy (ECRA)2, e commissionato nel 2011 dall’UFAM e da cemsuisse, risulta che il livello dei valori di emissione di ossidi di azoto nei cementifici svizzeri è basso nel confronto europeo. I
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cementifici svizzeri riescono a mantenere tali valori a massimo 500 mg/m grazie all’impiego delle migliori tecnologie disponibili. In alcuni casi si potrebbero diminuire ulteriormente le emissioni di NOx
1 Accordo settoriale sugli NOx con l’industria del cemento per il periodo compreso fra il 1° gennaio 2006 e il 31 dicembre 2015.
2 Analisi delle tecnologie per la riduzione di emissioni nei cementifici svizzeri, ECRA, Technical Report TR-ECRA 116/2011. 47/60 312/2005-02218/18/05/15/01/01/N093-1290