Rapporto esplicativo

Consultazione 2014/65: Revisione totale l'Ordinanza tecnica sui rifiuti (TVA) · 60 pagine

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Referenz/Aktenzeichen: N093-1290

cementifici. Il monitoraggio continuo di questi composti assicura che, anche in caso di utilizzo di terreni contaminati da sostanze organiche, le emissioni generate non siano eccessive né – come nel caso del benzene, delle diossine e dei furani – cancerogene.

Un simile regime di sorveglianza è fondamentale in quanto mancano dati empirici consolidati che permettano di dimostrare in quale misura l’impiego di materie prime alternative si traduca in un aumento di tali emissioni. Gli strumenti di misura impiegati per la sorveglianza continua delle emissioni di diossine e furani sono in uso da anni, anche nell’industria del cemento; anche per la misurazione con-

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tinua del benzene esistono sul mercato strumenti idonei . L’acquisto di tali strumenti di misurazione comporta costi d’investimento dell’ordine di cinque cifre (per singolo apparecchio) nonché spese ricorrenti per la gestione e le analisi. A tali costi si contrappongono tuttavia entrate significativamente più alte a favore dei cementifici, dato che può essere ammesso e riciclato anche materiale inquinato. Per di più, tale materiale può sostituire le materie prime, il che apporta a suo volta ulteriori benefici in termini di costi.

Il rispetto dei valori limite per gli idrocarburi aromatici policiclici benzo(a)pirene e dibenzo(a,h)antrace – composti anch’essi cancerogeni – disciplinati nell’allegato 1 OIAt dev’essere documentato con cadenza annuale. Quest’obbligo non comporta tuttavia alcun onere supplementare degno di nota: le misurazioni possono infatti essere effettuate nell’ambito della verifica delle prescrizioni dell’OIAt condotta ogni anno nei cementifici. La nuova regola riportata nell’allegato 2 numero 118 capoverso 2 lettera c OIAt non limita la competenza dei Cantoni di definire le sostanze nocive da misurare in occasione dei controlli annuali.

4. Ordinanza del 22 giugno 2005 sul traffico di rifiuti (OTRif; RS 814.610)

L’OTRif concretizza l’autonomia nell’eliminazione dei rifiuti ai sensi dell’articolo 30 capoverso 3

LPAmb, riportando nello specifico nell’articolo 17 lettera c i rifiuti per i quali vige sostanzialmente l’obbligo di smaltimento all’interno del territorio nazionale. Tale obbligo riguarda in particolare i rifiuti il cui smaltimento è di competenza dei Cantoni, che comprendono per esempio anche i rifiuti urbani e i rifiuti edili misti combustibili. La modifica del termine «rifiuti urbani» nell’OTR fa sì che i rifiuti analoghi provenienti dalle imprese con più di 250 posti di lavoro a tempo pieno non ricadano più in questa definizione e, come tali, non siano più sottoposti al divieto generale di esportazione conformemente alla vigente OTRif. È opportuno tuttavia che tali rifiuti continuino a essere smaltiti in Svizzera: le capacità necessarie per il loro trattamento nel territorio nazionale sono infatti presenti e continueranno a essere mantenute in essere. Per questa ragione, si provvede ad adeguare l’articolo 17 lettera c OTRif.

5. Ordinanza del 26 agosto 1998 sul risanamento dei siti contaminati (OSiti; RS 814.680)

In Svizzera esistono circa 38 000 siti contaminati, i quali coprono complessivamente una superficie corrispondente a quella del Cantone di Zugo. Tre quarti di questi siti si trovano nell’Altopiano e nel Giura, un territorio importante ai fini della costruzione di infrastrutture. Se un progetto di costruzione interessa siti inquinati, ne risultano nella maggior parte dei casi indagini e smaltimenti onerosi. Di conseguenza, i siti contaminati rappresentano un vincolo essenziale per la pianificazione concettuale delle attività d’incidenza territoriale e delle infrastrutture, proprio come previsto nei piani direttori e di utilizzazione. Per evitare futuri conflitti, nella pianificazione delle attività aventi un’incidenza sul territorio, occorre tenere opportunamente conto del catasto dei siti contaminati (cfr. art. 5 cpv. 6 OSiti).

6. Ordinanza del 26 settembre 2008 sulla tassa per il risanamento dei siti contaminati (O-

TaRSi; RS 814.681)

6 «Abklärung der Möglichkeit zur kontinuierlichen Emissionsüberwachung von Benzol und zur automatischen Probenahme von Dioxinen/Furanen in Zementwerken» (Accertamenti sulle possibilità di monitoraggio costante delle emissioni del benzene e sul prelevamento automatico di campioni di diossine/furani nei cementifici), airmes AG su incarico dell’UFAM, 2012. 50/60 312/2005-02218/18/05/15/01/01/N093-1290