Rapporto esplicativo
Consultazione 2014/65: Revisione totale l'Ordinanza tecnica sui rifiuti (TVA) · 60 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 48Fedlex · Rapporto esplicativo
Referenz/Aktenzeichen: N093-1290
aumentando l’apporto di riducenti, il che si scontrerebbe tuttavia, da un lato, con il valore limite fissato
3
per le emissioni di ammoniaca (pari a 30 mg/m ) e, dall’altro, con maggiori costi di gestione.
La Convenzione UNECE sull’inquinamento atmosferico transfrontaliero a lunga distanza costituisce un quadro di riferimento per la lotta contro l’inquinamento atmosferico negli Stati dell’Europa, dell’Asia centrale e dell’America settentrionale. Gli obiettivi prefissati nella Convenzione sono precisati in otto protocolli, che sono sottoposti a valutazione periodica e adeguati allo stato della tecnica. Uno di essi, il
3
Protocollo di Göteborg , adottato nel 1999 e in vigore dal 2005, prevede la riduzione
dell’acidificazione, dell’eutrofizzazione e dell’ozono troposferico. Nel 2012, le parti al Protocollo ne hanno adottato una modifica, nella quale sono tra l’altro stati adeguati i valori limite d’emissione riportati negli allegati tecnici e riferiti ad importanti fonti di emissioni stazionarie, al fine di renderli conformi allo stato della tecnica. Per quanto riguarda i cementifici, la nuova versione del Protocollo di Göteborg
3
fissa a 500 mg/m il valore limite per le emissioni di ossidi di azoto. Conformemente a quanto previsto nel Protocollo, tale valore è rispettato se, nella media mensile di misurazioni effettuate in modo continuo e alla luce di verifiche periodiche, «il valore medio ottenuto su un numero adeguato di misurazioni in condizioni rappresentative non supera il valore dello standard di emissione».
Nella Decisione di esecuzione 2013/163/UE che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) per il cemento, la calce e l’ossido di magnesio, il valore massimo di ossidi di azoto dei
3
cementifici è fissato a 500 mg/m nel quadro del livelli di emissione associati alle BAT; tale valore si
3
applica se il livello iniziale di NOx supera i 1000 mg/m dopo le misure tecniche primarie; altrimenti, si
3
situa a 200–450 mg/ m (valore medio giornaliero).
Da quanto detto si deduce che il valore limite stabilito nell’OIAt non è più conforme allo stato della
3
tecnica e va ridotto a 500 mg/m : così facendo, i requisiti posti dall’OIAt saranno in linea con quelli posti in materia dal Protocollo di Göteborg e non dovranno essere ulteriormente adeguati in caso di ratifica del Protocollo.
In virtù del sopraccitato Accordo settoriale, tutti gli stabilimenti svizzeri rispettano già il nuovo valore nella media annuale; in sede di valutazione delle emissioni alle condizioni elencate nell’articolo 15 capoverso 4 OIAt, vi possono tuttavia verificare superamenti del valore minimo, soprattutto a livello di valori medi orari o giornalieri. Per questa ragione, nel numero 112 è stato aggiunto il capoverso 2, nel quale viene sancita una regola specifica relativa alla valutazione di misurazioni continue delle emissioni di ossidi d’azoto.
3
Considerato che il nuovo valore limite di 500 mg/m fissato nell’OIAt rende obsoleto qualsiasi valore limite specifico fissato nell’Accordo settoriale sugli NOx e che il numero 112 prevede condizioni meno rigide in caso di misurazioni continue delle emissioni di ossidi d’azoto, il settore si è dichiarato disposto, dal canto suo, a definire un percorso di riduzione nel quadro di un accordo settoriale sugli NOx di portata più ampia; tale percorso interesserebbe tanto impianti singoli quanto, in generale, tutti gli impianti in Svizzera, rendendo così possibile una diminuzione a lungo termine delle emissioni di ossidi d’azoto e conferendo al tempo stesso, grazie all’ormai collaudato strumento dell’accordo settoriale, la necessaria flessibilità ai cementifici. Sotto la guida dell’UFAM, sono attualmente in corso colloqui al riguardo tra cemsuisse e i Cantoni in cui sono ubicati cementifici.
Allegato 2 numero 114
Nell’allegato 1 numero 7 OIAt sono riportati i valori limite d’emissione applicabili a una serie di sostanze organiche suddivise per classi. Se il gas di scarico contiene sostanze appartenenti a più classi, in aggiunta ai valori limite fissati per le singole sostanze, la somma di queste ultime non deve superare,
3
conformemente all’allegato 1 OIAt, il valore di 150 mg/m (C totale). Poiché finora, nell’allegato 2 OTR, non era previsto per i cementifici alcun valore limite per l’emissione di sostanze organiche sotto forma
3 Protocol to Abate Acidification, Eutrophication and Ground-level Ozone: RS 0.814.327; per il Protocollo riveduto, non ancora ratificato dalla Svizzera, si veda http://www.unece.org/env/lrtap/multi_h1.html 48/60 312/2005-02218/18/05/15/01/01/N093-1290