Rapporto esplicativo
Consultazione 2014/65: Revisione totale l'Ordinanza tecnica sui rifiuti (TVA) · 60 pagine
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Referenz/Aktenzeichen: N093-1290
di gas, trovava applicazione l’allegato 1 OTR. Ora, nell’allegato 2 OTR, viene introdotto un valore limi-
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te d’emissione pari a 80 mg/m . La scelta è caduta su questo valore per consentire a tutti i cementifici svizzeri di utilizzare suoli inquinati o terreno contaminato come materia prima sostitutiva. Benché ciò implichi un lieve aumento delle emissioni nell’aria, si tratta di una via di smaltimento auspicata in una visione globale delle risorse; in determinati casi, un lieve aumento delle emissioni è per esempio da preferire rispetto a un deposito in discarica o a un diverso tipo di trattamento. Conditio sine qua non è l’idoneità del materiale impiegato conformemente alle prescrizioni dell’OTR.
Allegato 2 numero 115
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Nell’allegato 2 viene introdotto specificatamente per i cementifici il valore limite di 20 mg/m per la polvere. Il fine è semplicemente quello di garantire una migliore leggibilità dell’OIAt e non rappresenta
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nessun inasprimento rispetto alla normativa vigente (valore limite generale di 20 mg/m per la polvere conformemente all’allegato 1 OTR.
Allegato 2 numero 116
3 Per quanto riguarda il mercurio, l’OIAt prevedeva finora un valore limite d’emissione pari a 0,2 mg/m , mentre la direttiva dell’UFAM sullo smaltimento dei rifiuti nei cementifici prescriveva un valore più bas-
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so, ovvero 0,1 mg/m , se nei cementifici aveva luogo uno smaltimento di rifiuti. Tale valore è ora stato
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ridotto a 0,05 mg/m . Secondo misurazioni effettuate, già oggi i cementifici svizzeri soddisfano questo
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limite più stringente. Fissando il valore limite per il mercurio a 0,05 mg/m , l’OIAt è in linea con le pre-
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scrizioni stabilite in materia dalla versione riveduta del Protocollo relativo ai metalli pesanti . Pertanto, in caso di ratifica del Protocollo, non sarebbe al riguardo necessario adeguare ulteriormente l’OIAt. Anche per il cadmio, una sostanza cancerogena di classe 1, viene fissato per analogia un valore limite
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di 0,05 mg/m , il cui rispetto, anche in questo caso, non pone alcuna difficoltà ai cementifici svizzeri.
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La direttiva dell’Unione europea relativa alle emissioni industriali stabilisce gli stessi limiti per le emissioni di mercurio e di cadmio.
Allegato 2 numero 117
Per i metalli piombo e zinco, così come per i relativi composti, viene introdotto un valore limite
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d’emissione di 1 mg/m , pari a quello vigente in Svizzera nei confronti degli impianti di incenerimento di rifiuti urbani.
Allegato 2 numero 118
Le policlorodibenzo-p-diossine e i policlorodibenzofurani sono idrocarburi alogenati a lunga durata, in parte estremamente tossici, che possono venirsi a creare come sottoprodotti dei processi di incenerimento. Finora l’OIAt, contrariamente per esempio a quanto disposto per gli impianti di incenerimento di rifiuti urbani (IIRU), non prevedeva alcun valore limite d’emissione per i cementifici. D’ora in poi,
invece, anche nell’aria di scarico dei cementifici tali sostanze non potranno superare un valore di 0,1
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mg/m , lo stesso valore limite fissato per gli IIRU. Anche la direttiva UE relativa alle emissioni indu-
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striali limita a un valore di 0,1 mg/m le emissioni di diossine e furani dai forni per cemento nei quali vengono inceneriti anche rifiuti.
Allegato 2 numero 119
Finora nell’OIAt non era stabilito in modo unitario quali sostanze dovessero essere misurate costantemente nei cementifici. Secondo la prassi corrente, in tutti gli stabilimenti svizzeri vengono monitorati in maniera costante la polvere, gli ossidi di azoto, gli ossidi di zolfo, le sostanze organiche gassose e la polvere. In un numero circoscritto di Cantoni sono oggetto di misurazioni continue anche le emissioni di ammoniaca. Nell’OIAt viene ora sancito sotto forma di prescrizione quali sostanze debbano essere misurate di continuo in quali stabilimenti.
Qualora vengano impiegati come materia prima rifiuti con composti organici (p. es. suoli inquinati, cfr. anche il commento al n. 114), devono essere sottoposti a monitoraggio costante o semi-costante anche il benzene, le diossine e i furani. Al momento tali materiali vengono impiegati in Svizzera in tutti i
4 RS 0.814.326; per il Protocollo riveduto, non ancora ratificato dalla Svizzera, si veda http://www.unece.org/env/lrtap/hm_h1.html
5 Direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 novembre 2010 relativa alle emissioni industriali. 49/60 312/2005-02218/18/05/15/01/01/N093-1290