Rapporto esplicativo

Consultazione 2014/65: Revisione totale l'Ordinanza tecnica sui rifiuti (TVA) · 60 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 51Fedlex · Rapporto esplicativo

Referenz/Aktenzeichen: N093-1290

Articolo 2 capoverso 3

Conformemente alla LPAmb e all’ordinanza sulla tassa per il risanamento dei siti contaminati (OTaR-Si), in determinate circostanze la Confederazione è tenuta a partecipare finanziariamente al risanamento dei siti contaminati. Grazie a tale cofinanziamento, negli ultimi anni è stato possibile risanare in tempi rapidi svariati siti. Nell’ordinanza viene soppresso l’articolo 2 capoverso 3, dai contenuti ormai superflui. Questa modifica fa sì che non venga applicata alcuna tassa al deposito di rifiuti nel nuovo tipo di discarica A (nel quale sono ammessi rifiuti non contaminati conformemente a un elenco esaustivo); il Consiglio federale ha tuttavia la facoltà di introdurne una, per esempio nel caso in cui le possibilità di riciclaggio dei rifiuti non contaminati non vengano sfruttate oppure nel caso in cui manchino le necessarie capacità di deposito. Poiché la separazione dei compartimenti o delle discariche viene disciplinata nell’allegato 5 OTR, diviene superflua anche la lettera b della disposizione in oggetto.

Articolo 3 capoversi 1 e 3

Finora i prezzi delle discariche erano determinanti per le aliquote della tassa sui rifiuti depositati conformemente all’OTaRSi. Nel 2011, l’UFAM ha condotto un nuovo sondaggio sui prezzi presso tutti i gestori delle discariche. Calcolando i prezzi medi per il deposito (prezzi di listino e prezzi di mercato), dai prezzi rilevati nelle discariche sono state desunte aliquote pari a 5 franchi per tonnellata di rifiuti per le discariche di tipo B, 16 franchi per tonnellata di rifiuti per le discariche di tipo C, D ed E e di 22 franchi per tonnellata di rifiuti per le discariche sotterranee. Il deposito di rifiuti non inquinati nelle discariche di tipo A non sottostà alla tassa, ma qualora tali rifiuti vengano depositati negli altri tipi di discariche, viene riscossa di volta in volta la tassa richiesta per il tipo di discarica in questione. Equiparando l’aliquota della tassa per il deposito dei rifiuti nelle discariche di tipo C, D ed E, si assicura che i rifiuti vengano conferiti nella discarica specifica per quella qualità di rifiuti in questione. Tali aliquote permettono di conseguire le entrate necessarie su base annuale per le indennità previste conformemente all’articolo 9 OTaRSi per l’indagine, la sorveglianza e il risanamento di siti inquinati.

Articoli 6 e 6a

L’articolo 6 OTaRSi viene modificato in maniera tale da consentire all’UFAM di imporre una tassazione qualora l’apposita dichiarazione non venga presentata o sia lacunosa, previo invio di un sollecito alla persona soggetta alla tassa. Il termine di pagamento (attuale art. 6 cpv. 2 e 3 OTaRSi) è ora disciplinato in un articolo a parte (art. 6a).

Articolo 20

L’articolo 20 capoverso 1 OTaRSi contiene una disposizione transitoria sul diritto applicabile ormai di fatto obsoleta in quanto, nell’ambito dei sussidi in virtù dell’articolo 32e LPAmb e dell’OTaRSi emanata in virtù di questo articolo, trova applicazione l’apposita disposizione transitoria dell’articolo 36 della legge DEL 5 OTTOBRE 1990 sui sussidi (LSu; RS 616.1) (cfr. anche la sentenza A-2745/2009 del Tribunale amministrativo federale del 4 gennaio 2010, consid. 2 e la sentenza A-6403/2010 del 7 aprile 2011, consid. 2.2). L’articolo 20 capoverso 1 OTaRSi va pertanto abrogato. Il capoverso 2 di questo articolo contiene una disposizione transitoria di durata determinata in merito all’esenzione

dall’assoggettamento alla tassa sui rifiuti depositati. Essendo scaduti i termini previsti da tale capoverso, l’articolo 20 capoverso 2 OTaRSi è ormai privo di oggetto e come tale va abrogato.

7. Ordinanza del 18 maggio 2005 sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici (OR-

RPChim; RS 814.81)

Nell’allegato 2 ORRPChim viene abrogata la lettera b del capoverso 2 del numero 2.2.1: al posto dell’attuale regolamentazione sul fronte dell’«output», relativa al tenore di materiali sintetici nei concimi, viene introdotta una nuova regolamentazione sul fronte dell’«input», concernente i rifiuti biogeni (cfr. art. 35 cpv. 3 OTR).

51/60 312/2005-02218/18/05/15/01/01/N093-1290