Rapporto esplicativo
Consultazione 2014/65: Revisione totale l'Ordinanza tecnica sui rifiuti (TVA) · 60 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 54Fedlex · Rapporto esplicativo
Referenz/Aktenzeichen: N093-1290
Dal 1° gennaio 2013, dopo un periodo transitorio di tre anni, in Svizzera vige l’obbligo di estrarre i residui metallici dalle scorie prodotte negli impianti termici per il trattamento dei rifiuti urbani e dei rifiuti di composizione analoga; in seguito all’estrazione dei rottami, la quota di metallo particolato (residui metallici) non deve superare il due per cento in peso. Tale limite garantisce che l’estrazione dei metalli venga eseguita secondo lo stato della tecnica. Soltanto così è possibile tenere conto di entrambi gli obiettivi della gestione svizzera dei rifiuti, ovvero la salvaguardia delle risorse e la chiusura dei cicli delle sostanze. Va menzionato che negli ultimi anni, grazie ai prezzi elevati delle materie prime,
l’estrazione dei rottami metallici dalle scorie si è rivelata una pratica remunerativa, ragione per cui in molte località elvetiche essa viene effettuata in appositi impianti direttamente presso i dispositivi di incenerimento o le discariche. Pur non disponendo di regolamentazioni analoghe, l’Unione europea persegue, nelle grandi linee, gli stessi obiettivi del nostro Paese, come dimostra per esempio l’obbligo di ridurre al minimo la quantità e la nocività dei residui prodotti negli impianti di incenerimento e di riciclare per quanto possibile tali residui (cfr. art. 9 della direttiva 2000/76/CE sull’incenerimento dei rifiuti). Ciononostante è oggi una pratica comune in Europa, e soprattutto in Germania, quella di depositare in discarica le ceneri dei filtri risultanti dal trattamento termico dei rifiuti urbani e di quelli di composizione analoga senza aver preventivamente rimosso le sostanze nocive, oppure di utilizzarle come materiali di riempimento per miniere o tunnel, o ancora depositarle nelle miniere di sale. In Svizzera sono in atto già da anni sforzi volti a estrarre le sostanze nocive anche dalle ceneri dei filtri risultanti dal trattamento termico e a reinserire nei cicli le materie prime di valore in esse contenute. In tale ottica sono stati portati avanti onerosi lavori di ricerca su iniziativa della Confederazione, dei Cantoni e delle cerchie economiche e del mondo della ricerca. Attualmente la Svizzera dispone di un procedimento in grado di separare in misura sufficiente i metalli pesanti dalle ceneri dei filtri. Già oggi, su 79 000 tonnellate di ceneri dei filtri prodotte ogni anno, circa la metà viene trattata e una gran parte viene separata dai metalli pesanti. È pertanto più che legittimo prescrivere, prevedendo un termine di transizione adeguato, l’estrazione dei metalli dalle ceneri dei filtri, rappresentando in tal modo l’odierno stato della tecnica. Anche se nell’UE non sono previste disposizioni di analogo tenore, le norme dell’OTR sono in linea con gli sforzi profusi a livello europeo per il recupero delle materie prime dai rifiuti.
D’ora in poi, il coincenerimento dei rifiuti all’interno dei cementifici sarà regolamentato in primo luogo attraverso la definizione di valori limite e non più mediante un elenco dettagliato dei rifiuti autorizzati, ampliando così il numero potenziale di rifiuti ammessi. Il trattamento a cui sono sottoposti usualmente i rifiuti nell’UE, finalizzato a ricavarne combustibili sostitutivi, diventa così sempre più possibile anche in Svizzera (nell’UE, i combustibili sostitutivi sono frazioni a elevato potere calorifico derivanti dal trattamento e dalla separazione dei rifiuti domestici, dei rifiuti ingombranti, dei rifiuti di origine industriale assimilabili ai rifiuti urbani, dei resti della separazione delle materie prime di valore [carta, cartone,
legno, prodotti tessili e sintetici] nonché rifiuti specifici della produzione industriale e artigianale). Per quanto riguarda i rifiuti nei cementifici, le regole dell’OTR sono dunque paragonabili alle prescrizioni di singoli Stati membri dell’UE o di alcuni Land della Germania, essendo assente una regolamentazione comunitaria sovraordinata per lo smaltimento dei rifiuti nei cementifici.
Le disposizioni dell’OTR in virtù delle quali, trascorso un periodo transitorio di dieci anni, i rivestimenti di asfalto contenenti catrame (> 250 mg/kg di PAH nel rivestimento o 5000 mg/kg di PAH nel legante) non potranno più essere riutilizzati nelle costruzioni stradali bensì dovranno essere trattati, sono dunque in linea con la legislazione europea. Negli Stati UE, l’asfalto di demolizione viene classificato tra i rifiuti pericolosi a causa del suo tenore elevato di PAH (idrocarburi aromatici policiclici) cancerogeni. Il limite oltre il quale un prodotto è classificato come contenente catrame è fissato allo 0,1 per cento di catrame; ciò corrisponde a un valore limite di circa 4000 mg/kg di PAH nel legante, che è inferiore al valore limite di 5000 mg/kg di PAH nel legante previsto nell’OTR per il riciclaggio. In Germania e in Austria sono in vigore prescrizioni ancora più stingenti quanto al tenore di PAH nel materiali riciclati, con limiti inferiori di un fattore 10 rispetto a quelli vigenti nel nostro Paese. Nei Paesi Bassi l’asfalto di demolizione dev’essere in genere sottoposto a trattamento termico prima di poter essere riutilizzato, così da recuperare la ghiaia contenuta nei vecchi rivestimenti.
Le regolamentazioni dell’OTR in materia di discariche presentano contenuti analoghi a quelle vigenti nei Paesi dell’UE e in particolare in Germania. Assumono una grande importanza in tale ambito le
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