Rapporto esplicativo

Consultazione 2014/77: 10.538 Iv.pa. Legge federale sugli ostacoli tecnici al commercio. Escludere le derrate alimentari dal campo d'applicazione del principio «Cassis de Dijon» · 12 pagine

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Art. 31a Disposizioni transitorie

Con la presente revisione viene a cadere la possibilità di emettere ulteriori decisioni di portata generale.

Occorre prevedere disposizioni transitorie per attenuare gli effetti della soppressione del principio «Cassis de Dijon» sulle condizioni di fabbricazione per i produttori in Svizzera. I produttori che fabbricano lo stesso prodotto per la Svizzera e per l’esportazione nell’UE devono prevedere nuovamente due serie separate con i relativi costi di produzione. Le varietà di prodotti destinate al mercato nazionale, elaborate o adattate sulla base delle decisioni di portata generale emesse per le derrate alimentari conformemente al principio «Cassis de Dijon», devono essere eliminate o modificate. Occorre adeguare anche l’etichettatura (p. es. grandezza dei caratteri). Ciò comporta conseguenze sul piano finanziario e non può avvenire a breve termine.

Per questa ragione si prevede un periodo transitorio di due anni in cui le decisioni di portata generale già emesse rimangono valide ed è possibile continuare a realizzare, importare e immettere in commercio i prodotti fabbricati secondo le prescrizioni estere. Allo scadere del termine potranno essere smerciate unicamente scorte di magazzino.

Dato che, in base a una decisione di portata generale emessa secondo il diritto anteriore, le derrate alimentari possono ancora rimanere in commercio, durante il periodo transitorio occorre garantire il controllo del mercato. Venendo meno la disposizione concepita per le derrate alimentari di cui all’articolo 20, l’articolo 31a capoverso 3 prescrive che durante il periodo transitorio sono possibili controlli del mercato concernenti derrate alimentari e che possono essere prese misure intese a proteggere la popolazione. Lo stesso vale per la disposizione penale: chiunque è autorizzato a immettere in commercio derrate alimentari in virtù di una decisione di portata generale emessa secondo il diritto previgente, deve anche rispettare le condizioni e gli oneri stabiliti nell’autorizzazione; se non lo fa, deve poter essere sanzionato anche durante il periodo transitorio, come previsto espressamente nel capoverso 4.

4 Ripercussioni

4.1 Ripercussioni finanziarie e sull’effettivo del personale della Confederazione

Con l’entrata in vigore della revisione si potrebbe rinunciare a quattro dei sei posti attualmente in organico all’USAV per l’attuazione del principio «Cassis de Dijon». Si tratta dei posti specializzati nel trattamento delle domande nel settore delle derrate alimentari.

4.2 Ripercussioni per i Cantoni e i Comuni

La sorveglianza del mercato per le derrate alimentari immesse in commercio in Svizzera secondo il principio «Cassis de Dijon» non è più necessaria. Questo dovrebbe permettere di conseguire risparmi di lieve entità.