Rapporto esplicativo
Consultazione 2014/77: 10.538 Iv.pa. Legge federale sugli ostacoli tecnici al commercio. Escludere le derrate alimentari dal campo d'applicazione del principio «Cassis de Dijon» · 12 pagine
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derrate alimentari, non sia ammissibile fare alcun compromesso per quanto riguarda la qualità. Inoltre, non si deve danneggiare l’agricoltura nazionale minando la Strategia di qualità svizzera.
Dopo la discussione del rapporto della SECO e della relativa valutazione delle conseguenze dell’introduzione del principio «Cassis de Dijon», la maggioranza della Commissione giunge alla conclusione che il principio non ha avuto quasi nessun effetto sulla lotta ai prezzi elevati in Svizzera. Inoltre, non ha comportato l’attesa crescita economica né ci si attende che lo faccia nell’immediato futuro. In considerazione dei costi finanziari e per il personale causati dall’obbligo di ottenere un’autorizzazione dell’USAV, la maggioranza non vede alcun motivo economico in grado di giustificare il mantenimento del principio «Cassis de Dijon» nel settore delle derrate alimentari.
La maggioranza della Commissione segnala anche il rischio di essere tratti in inganno che corrono i consumatori svizzeri se sul mercato nazionale possono essere offerti prodotti fabbricati in Svizzera conformemente a prescrizioni estere, senza che i consumatori possano in qualche modo riconoscerlo. Dato che sui prodotti è indicato di solito il Paese di produzione, i consumatori possono essere indotti a credere erroneamente che questi siano stati fabbricati secondo le prescrizioni nazionali (cfr.
n. 2.1, passaggio relativo alle misure intese a evitare che i produttori svizzeri siano discriminati).
Per le ragioni su esposte, la maggioranza della Commissione è favorevole a escludere le derrate alimentari dal campo d’applicazione del principio «Cassis de Dijon».
2.4.2 Argomenti della minoranza
La minoranza della Commissione (Birrer-Heimo, Bertschy, Caroni, Germanier, Jans, Leutenegger Oberholzer, Maier Thomas, Müller Philipp, Noser, Pardini) sottolinea l’importanza del principio «Cassis de Dijon» come mezzo per contrastare l’immagine della Svizzera quale «isola dei prezzi elevati» e per promuovere la competitività del Paese. Ritiene che il principio possa stimolare la concorrenza: già soltanto la possibilità di agevolare importazioni parallele può esercitare un effetto moderatore sui prezzi del mercato interno. Abolire gli ostacoli alle importazioni parallele con il principio «Cassis de Dijon» rende inoltre più arduo emanare norme dettate da interessi particolari o intese ad aggirare le regole del libero scambio.
La minoranza osserva che, nel breve periodo decorso dalla sua introduzione, è praticamente impossibile provare che il principio «Cassis de Dijon» abbia avuto un effetto al ribasso sui prezzi degno di nota. Ritiene perciò del tutto prematura, al momento attuale, una revisione in assenza di una valutazione significativa.
È anche dell’avviso che l’introduzione del principio «Cassis de Dijon» non pregiudica né il livello di qualità e di sicurezza né i requisiti in materia d’igiene e di tutela della salute applicati in Svizzera. Il numero delle decisioni negative emesse dall’USAV avrebbe dimostrato che il sistema attuale, unitamente ai suoi meccanismi di controllo, funziona bene e che la sicurezza della qualità e della salute sono garantite (cfr. n. 2.2). Con la modifica dell’OIPPE del 2012 (cfr. n. 2.1, introduzione dell’art. 10a) si è tenuto inoltre sufficientemente conto delle esigenze della Strategia di qualità nell’agricoltura svizzera.