Rapporto esplicativo

Consultazione 2014/77: 10.538 Iv.pa. Legge federale sugli ostacoli tecnici al commercio. Escludere le derrate alimentari dal campo d'applicazione del principio «Cassis de Dijon» · 12 pagine

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dell’UE o dello SEE e vi circolano legalmente, possono essere immesse in commercio in Svizzera se dispongono di un’autorizzazione dell’Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV)4. Queste autorizzazioni rivestono la forma di decisioni di portata generale e sono rilasciate se la derrata alimentare non costituisce un pericolo per la sicurezza e la salute delle persone e se le esigenze relative all’informazione sui prodotti sono adempiute. Il disciplinamento speciale è stato sancito in seguito alle riserve formulate dalle cerchie di consumatori secondo cui le derrate alimentari importate in base al principio «Cassis de Dijon» non sono conformi al livello di protezione svizzero e potrebbero nuocere alla salute.

Contemporaneamente alla revisione della LOTC è entrata in vigore l’OIPPE che, oltre alle deroghe al principio «Cassis de Dijon» stabilite dal Consiglio federale (art. 2), disciplina soprattutto l’esecuzione del principio «Cassis de Dijon» nel settore delle derrate alimentari (sez. 3). Per facilitare l’esecuzione della legge agli importatori e ai responsabili dell’immissione in commercio, la SECO tiene un elenco pubblico dei gruppi di prodotti e dei prodotti esclusi dal campo d’applicazione del principio «Cassis de Dijon» (art. 16a cpv. 2 LOTC), nonché di gruppi di prodotti per i quali, nell’ambito della sorveglianza del mercato, sono state emanate deroghe sotto forma di una decisione di portata generale (art. 20 cpv. 5 in combinato disposto con art. 19 cpv. 7 LOTC)5.

La legge prevede che i produttori svizzeri possano fabbricare derrate alimentari in Svizzera secondo le prescrizioni tecniche dell’UE o di uno Stato membro dell’UE e che possano immetterle sul mercato svizzero, tutto ciò onde evitare che i loro prodotti risultino discriminati rispetto a quelli importati.

Secondo le disposizioni della legge del 9 ottobre 19926 sulle derrate alimentari (LDerr) concernenti le indicazioni supplementari, le derrate alimentari immesse sul mercato in Svizzera devono indicare il Paese di produzione. La combinazione di questa prescrizione con la misura volta a evitare la discriminazione dei produttori svizzeri ha come conseguenza che le derrate alimentari fabbricate conformemente a prescrizioni estere possono essere immesse sul mercato svizzero con la designazione «prodotto in Svizzera» (cfr. n. 2.4.1).

Introdotto nel 2012, l’articolo 10a OIPPE garantisce che in Svizzera i produttori non possano basarsi su una decisione di portata generale o ne richiedano una per aggirare le prescrizioni relative alla Strategia di qualità nell’agricoltura svizzera. Questa precisazione riguarda prodotti fabbricati in Svizzera che portano la designazione «montagna» e «alpe» o «bio» nonché vini (trattamenti enologici e vini da tavola).

4L’Ufficio federale di veterinaria (UFV) e la divisione Sicurezza delle derrate alimentari dell’Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) sono stati riuniti all’inizio del 2014 nell’Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV).

5L’elenco negativo relativo al principio «Cassis de Dijon» si trova sul sito Internet della SECO: www.seco.admin.ch > Temi > Politica economica esterna > Ostacoli tecnici al commercio > LOTC e il principio «Cassis de Dijon» > Base giuridica relativa

all’applicazione del principio «Cassis de Dijon» in Svizzera.

6 RS 817.0