Rapporto esplicativo

Consultazione 2014/77: 10.538 Iv.pa. Legge federale sugli ostacoli tecnici al commercio. Escludere le derrate alimentari dal campo d'applicazione del principio «Cassis de Dijon» · 12 pagine

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2 Punti essenziali del progetto

2.1 Diritto vigente

L’introduzione del principio «Cassis de Dijon» s’iscrive nella politica di crescita del Consiglio federale che annovera tra le sue priorità quella di ridurre l’elevato livello dei costi in Svizzera. Con il principio «Cassis de Dijon» s’intende diversificare l’offerta di prodotti in Svizzera, intensificare la concorrenza e risparmiare sui costi di produzione sopprimendo per le imprese l’obbligo di produrre serie speciali per il (relativamente piccolo) mercato svizzero per rispondere alle prescrizioni divergenti.

Sin dagli anni Novanta il Consiglio federale ha perseguito due strategie per abolire gli ostacoli tecnici al commercio: da un lato, la conclusione di trattati internazionali sul reciproco riconoscimento di prescrizioni e valutazioni della conformità e dall’altro l’armonizzazione autonoma di prescrizioni svizzere con quelle dell’Unione europea (UE). L’abolizione degli ostacoli tecnici al commercio tra la Svizzera e l’UE ha un ruolo di primo piano sia nell’ambito dell’armonizzazione sia in quello dei trattati internazionali di cui fanno parte segnatamente l’Accordo sul reciproco riconoscimento in materia di valutazione della conformità e l’Accordo sul commercio di prodotti agricoli conclusi nel quadro dei Bilaterali I.

La revisione parziale della LOTC è entrata in vigore il 1° luglio 2010. La revisione si prefiggeva essenzialmente di applicare autonomamente il cosiddetto principio «Cassis de Dijon» a determinati prodotti provenienti dall’UE e dallo Spazio economico europeo (SEE). Il principio «Cassis de Dijon» completa le due strategie menzionate, ossia la conclusione di trattati internazionali e l’armonizzazione autonoma tra l’UE e la Svizzera nei settori non armonizzati.

Secondo l’articolo 16a capoverso 1 LOTC, i prodotti che sono legalmente immessi in commercio in uno Stato membro dell’UE o dello SEE e che non rientrano tra le eccezioni illustrate più avanti, possono essere immessi in commercio in Svizzera anche se non sono conformi, del tutto o in parte, alle prescrizioni tecniche svizzere.

Nell’articolo 16a capoverso 2 LOTC sono elencati i casi in cui il principio «Cassis de Dijon» non trova applicazione. Si tratta di prodotti soggetti a omologazione, di sostanze soggette all’obbligo di notifica secondo la legislazione in materia di prodotti chimici, di prodotti soggetti ad autorizzazione preliminare d’importazione o a un divieto d’importazione o di prodotti per i quali il Consiglio federale ha deciso una deroga al principio «Cassis de Dijon». Le ultime deroghe2 sono elencate in maniera esaustiva nell’articolo 2 dell’ordinanza del 19 maggio 20103 sull’immissione in commercio di prodotti conformi a prescrizioni tecniche estere (OIPPE) (lett. b n. 1– 11 per le derrate alimentari).

L’applicazione del principio «Cassis de Dijon» alle derrate alimentari è soggetta a un disciplinamento speciale (cap. 3a sez. 2 LOTC): le derrate alimentari che non sono conformi, del tutto o in parte, alle prescrizioni tecniche svizzere, ma che sono state prodotte secondo le prescrizioni tecniche dell’UE o di uno Stato membro

2Su 24 deroghe, 10 riguardano le derrate alimentari. Si tratta p. es. dell’etichettatura di bevande alcoliche contenenti zucchero, di uova provenienti da allevamento in batteria, della menzione riguardo alla fabbricazione senza ricorso alla tecnologia genetica o anche di prodotti carnei di conigli domestici allevati secondo forme di tenuta non autorizzate in Svizzera.

3 RS 946.513.8