Rapporto esplicativo
Consultazione 2014/77: 10.538 Iv.pa. Legge federale sugli ostacoli tecnici al commercio. Escludere le derrate alimentari dal campo d'applicazione del principio «Cassis de Dijon» · 12 pagine
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La minoranza della Commissione sottolinea inoltre il fatto che i consumatori svizzeri sono responsabili quando si tratta di scegliere i loro prodotti. Dall’introduzione del principio «Cassis de Dijon» la gamma dei prodotti offerti sul mercato si è notevolmente diversificata. Restringere il campo d’applicazione del principio significherebbe limitare la scelta dei prodotti in Svizzera incrementando di conseguenza il fenomeno del «turismo della spesa all’estero».
La minoranza rileva infine che si potrebbe evitare il rischio d’inganno dei consumatori, temuto dalla maggioranza della Commissione, agendo a livello di ordinanza: modificando l’OIPPE sarebbe infatti possibile introdurre l’obbligo di contrassegnare i prodotti in modo che risulti chiaro che sono fabbricati in Svizzera secondo prescrizioni estere (cfr. n. 2.5). La minoranza ritiene questa soluzione idonea per creare maggior trasparenza e il Consiglio federale potrebbe attuarla tempestivamente mediante una modifica di ordinanza.
Per queste ragioni la minoranza propone di non entrare nel merito del progetto.
2.5 Altre varianti di attuazione esaminate dalla Commissione
Nel corso dei dibattiti è stata appurata la possibilità di conseguire gli obiettivi dell’iniziativa parlamentare anche in modo diverso che escludendo completamente le derrate alimentari dal principio «Cassis de Dijon».
Si è per esempio esaminato se fosse possibile applicare il suddetto principio soltanto alle deroghe a prescrizioni concernenti la caratterizzazione. Questo significherebbe che il principio «Cassis de Dijon» verrebbe applicato unicamente alle derrate alimentari la cui composizione (compresi gli additivi, le sostanze estranee e i componenti) è conforme alle prescrizioni svizzere. L’obbligo di autorizzazione secondo l’articolo 16c LOTC verrebbe mantenuto. La Commissione ha rinunciato a questa variante perché il confine tra caratterizzazione e altre prescrizioni è in parte poco chiaro e potrebbe costituire fonte d’incertezza per le imprese interessate, i consumatori e gli organi di esecuzione. Anche il carico di lavoro necessario per trattare le domande non diminuirebbe necessariamente rispetto al disciplinamento attuale.
Un’altra variante prevedeva di mantenere la possibilità di fabbricare un prodotto in Svizzera secondo le norme estere a condizione che venga dichiarato di conseguenza. In tal modo si ovvierebbe al rischio d’inganno del consumatore contribuendo a una maggiore trasparenza. Un simile obbligo di caratterizzazione potrebbe fondarsi sull’articolo 16e capoverso 3 LOTC secondo cui «l’informazione sul prodotto e la presentazione dello stesso non devono dare l’impressione che il prodotto sia conforme alle prescrizioni tecniche svizzere». L’obbligo di caratterizzazione potrebbe essere concretizzato nell’OIPPE come prescrizione generale per tutte le derrate alimentari interessate.
Dopo aver esaminato approfonditamente questa variante, la Commissione ha deciso di non prenderla ulteriormente in considerazione. La maggioranza della Commissione riteneva che soddisfasse soltanto in parte le richieste dell’iniziativa. Unicamente l’esclusione completa delle derrate alimentari dal campo d’applicazione del princi-