Rapporto esplicativo
Consultazione 2014/77: 10.538 Iv.pa. Legge federale sugli ostacoli tecnici al commercio. Escludere le derrate alimentari dal campo d'applicazione del principio «Cassis de Dijon» · 12 pagine
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4.3 Ripercussioni per l’economia
Come illustrato nel numero 2.1, il principio «Cassis de Dijon» in vigore dal luglio 2010 è una misura importante nel dispositivo di lotta agli ostacoli tecnici al commercio, sebbene la sua efficacia non trovi concordi i membri della Commissione.
L’esclusione delle derrate alimentari dal principio «Cassis de Dijon» sortirà effetti sull’offerta dei prodotti per quanto riguarda i consumatori (scelta più limitata) e sulle condizioni di fabbricazione per quanto riguarda i produttori in Svizzera. I produttori che fabbricano lo stesso prodotto per il mercato nazionale e per l’esportazione nell’UE dovrebbero realizzare nuovamente due serie separate. Le varietà di prodotti destinate al mercato nazionale, elaborate o adattate sulla base delle decisioni di portata generale emesse per le derrate alimentari conformemente al principio «Cassis de Dijon», non sarebbero più ammesse o dovrebbero essere modificate. Le imprese interessate potrebbero subire conseguenze sul piano finanziario.
5 Rapporto con il diritto europeo
La revisione parziale della LOTC del 2010 in merito all’applicazione autonoma del principio «Cassis de Dijon» era compatibile con il diritto comunitario, ma si spingeva più lontano dell’applicazione del principio nella Comunità europea (CE). Contrariamente alla CE, dove il principio poggia sulla reciprocità, la revisione del 2010 ha aperto il mercato svizzero in modo unilaterale ai prodotti immessi legalmente in commercio nella CE e nello SEE. La presente revisione ritorna al vecchio sistema per quanto riguarda le derrate alimentari e non ha alcuna ripercussione sugli Accordi bilaterali con l’Unione europea dato che l’introduzione del principio «Cassis de Dijon» è stata unilaterale.
6 Aspetti giuridici
6.1 Costituzionalità
Secondo l’articolo 95 della Costituzione federale (Cost.)11 la Confederazione può emanare prescrizioni sull’esercizio dell’attività economica privata. Provvede alla creazione di uno spazio economico svizzero non discriminante. Secondo la dottrina dominante, questa disposizione conferisce alla Confederazione in via di principio una competenza globale di disciplinare mediante misure di polizia le questioni relative segnatamente all’immissione in commercio di prodotti da parte di soggetti economici privati.
11 RS 101