Avamprogetto I
Consultazione 2014/79: Modifica della legge federale sull'assicurazione contro gli infortuni (messaggio complementare) · 17 pagine
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Assicurazione contro gli infortuni e prevenzione degli infortuni
a. i lavoratori occupati in Svizzera, compresi quelli a domicilio, gli apprendisti, i praticanti, i volontari e le persone che lavorano nei laboratori d’apprendistato o protetti;
b. le persone che adempiono le condizioni di cui all’articolo 8 della legge del 25 giugno 19825 sull’assicurazione contro la disoccupazione (LADI) o che percepiscono indennità secondo l’articolo 29 LADI (disoccupati).
Art. 3 cpv. 1–3 e 5
1 L’assicurazione inizia il giorno in cui comincia il rapporto di lavoro oppure sussiste per la prima volta il diritto al salario, in ogni caso però dal momento in cui il lavoratore si avvia al lavoro. Per il disoccupato inizia il giorno in cui, per la prima volta, adempie le condizioni di cui all’articolo 8 LADI6 o percepisce indennità secondo l’articolo 29 LADI.
2 L’assicurazione termina allo spirare del 31° giorno susseguente a quello in cui cessa il diritto almeno al semisalario e, per il disoccupato, allo spirare del 31° giorno susseguente a quello in cui per l’ultima volta ha adempiuto le condizioni di cui all’articolo 8 LADI o ha percepito indennità secondo l’articolo 29 LADI.
3 L’assicuratore deve offrire all’assicurato la possibilità di protrarre l’assicurazione, mediante accordo speciale, fino a sei mesi.
5 Il Consiglio federale disciplina le rimunerazioni e i redditi sostitutivi computabili come salario, come pure la forma e il contenuto degli accordi di protrazione dell’assicurazione.
Art. 6 cpv. 2
2 L’assicurazione effettua le prestazioni anche per le lesioni corporali seguenti, sempre che non siano dovute prevalentemente all’usura o a una malattia:
a. fratture;
b. lussazioni di articolazioni;
c. lacerazioni del menisco;
d. lacerazioni muscolari;
e. stiramenti muscolari;
f. lacerazioni dei tendini;
g. lesioni dei legamenti;
h. lesioni del timpano.