Avamprogetto I

Consultazione 2014/79: Modifica della legge federale sull'assicurazione contro gli infortuni (messaggio complementare) · 17 pagine

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Assicurazione contro gli infortuni e prevenzione degli infortuni

d. regolamento (CEE) n. 574/7220.

2Per i cittadini svizzeri, islandesi, norvegesi o liechtensteinesi che sono o sono stati sottoposti alla legislazione in materia di sicurezza sociale svizzera, islandese, norvegese o liechtensteinese, per gli apolidi o i rifugiati residenti in Svizzera o sul territorio dell’Islanda, della Norvegia o del Liechtenstein e per i familiari e i superstiti di queste persone, in merito alle prestazioni comprese nel campo di applicazione della presente legge si applicano i seguenti atti normativi nella versione vincolante per la Svizzera dell’appendice 2 dell’allegato K della Convenzione del 4 gennaio 1960 istitutiva dell’Associazione europea di libero scambio (Convenzione AELS):

a. regolamento (CEE) n. 1408/71;

b. regolamento (CEE) n. 574/72.

3Il Consiglio federale adegua i rimandi agli atti dell’Unione europea di cui ai capoversi 1 e 2 ogniqualvolta viene adottata una modifica dell’allegato II dell’Accordo sulla libera circolazione delle persone e dell’appendice 2 dell’allegato K della Convenzione AELS.

4Laddove le disposizioni della presente legge fanno uso delle espressioni «Stati membri dell’Unione europea», «Stati dell’Unione europea» e «Stati della Comunità europea», queste espressioni designano gli Stati cui è applicabile l’Accordo di cui al capoverso 1..

II

Disposizioni transitorie della modifica del …

1 Le prestazioni assicurative per infortuni avvenuti prima dell’entrata in vigore della presente modifica e per malattie professionali insorte prima di questa data sono effettuate secondo il diritto anteriore.

2 La rendita d’invalidità e la rendita complementare di cui all’articolo 20 sono ridotte in virtù del nuovo diritto (art. 20 cpv. 2ter) se il beneficiario di tali rendite raggiunge l’età ordinaria che dà diritto alla rendita almeno dodici anni dopo l’entrata in vigore della presente modifica. Non vi è riduzione se il beneficiario delle rendite raggiunge l’età ordinaria di pensionamento entro otto anni dall’entrata in vigore della presente modifica. Le rendite dei beneficiari che raggiungono l’età ordinaria di pensionamento almeno otto anni ma non più di dodici anni dopo l’entrata in vigore della presente modifica sono ridotte di un importo pari a un quinto della riduzione prevista dal nuovo diritto per ogni anno successivo all’ottavo anno. I capitali di copertura che divengono disponibili devono essere utilizzati per finanziare indennità di rincaro future o capitali di copertura supplementari eventualmente necessari in caso di modifica delle basi contabili approvate dal Consiglio federale.

20 Regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio, del 21 marzo 1972, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71 relativo all’applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all’interno della Comunità; nella versione in vigore dell’Accordo sulla libera circolazione delle persone (RS 0.831.109.268.11) o della Convenzione AELS riveduta.