Avamprogetto I

Consultazione 2014/79: Modifica della legge federale sull'assicurazione contro gli infortuni (messaggio complementare) · 17 pagine

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Assicurazione contro gli infortuni e prevenzione degli infortuni

ti dell’esercizio devono essere costituite riserve. Il Consiglio federale emana direttive.

4 Nel caso di eventi di grandi proporzioni, per finanziare gli oneri per sinistri che superano la soglia per un evento di grandi proporzioni di cui all’articolo 77a , viene costituito un fondo di compensazione presso la cassa sostitutiva. Il fondo di compensazione sarà alimentato dall’anno successivo in poi con un premio supplementare per ogni ramo assicurativo, stabilito dalla cassa sostitutiva in modo tale che tutte le spese correnti dei sinistri possano essere coperte. Il premio supplementare è stabilito dalla cassa sostitutiva, viene prelevato dagli assicuratori conformemente all’articolo 68 e amministrato dalla cassa sostitutiva. La cassa sostitutiva accredita ai singoli assicuratori gli oneri che superano la soglia.

5In situazioni straordinarie la Suva può ridurre riserve in eccedenza. Le modalità della riduzione devono essere sottoposte all’approvazione dell’Ufficio federale della sanità pubblica.

Art. 90a Finanziamento delle indennità di rincaro da parte degli assicuratori

di cui all’articolo 68 capoverso 1 lettera a e della cassa sostitutiva

1 Gli assicuratori di cui all’articolo 68 capoverso 1 lettera a e la cassa sostitutiva costituiscono un’associazione secondo le disposizioni del Codice civile12 per garantire il finanziamento a lungo termine delle indennità di rincaro (art. 34) per l’assicurazione infortuni professionali e non professionali. L’adesione all’associazione è obbligatoria per tutti gli assicuratori autorizzati ai sensi dell’articolo 68 capoverso 1 lettera a e per la cassa sostitutiva.

2Al fine di finanziare le indennità di rincaro l’associazione obbliga i membri a costituire dotazioni supplementari distinte.

3Ogni qual volta il Consiglio federale fissa un’indennità di rincaro, va capitalizzata. Le indennità di rincaro vengono finanziate da:

a. eccedenze di interessi sui capitali di copertura delle rendite;

b. quote degli interessi su accantonamenti per le prestazioni corrisposte a invalidi e superstiti;

c. quote degli interessi su accantonamenti per le spese di cura e le indennità giornaliere;

d. pagamenti compensativi tra i membri;

e. utili da interessi sulle dotazioni distinte; e

f. premi supplementari per le indennità di rincaro non coperte da eccedenze di interessi.

12 RS 210