Avamprogetto I

Consultazione 2014/79: Modifica della legge federale sull'assicurazione contro gli infortuni (messaggio complementare) · 17 pagine

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Assicurazione contro gli infortuni e prevenzione degli infortuni

d. in qualità di datore di lavoro o di lavoratore, contravviene alle prescrizioni in materia di prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali mettendo altri seriamente in pericolo.

2 È punito con la multa, per quanto non si tratti di un crimine o di un delitto punibile con una pena più grave secondo il Codice penale, chiunque, in qualità di datore di lavoro o di lavoratore, contravviene per negligenza alle prescrizioni in materia di prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali mettendo altri seriamente in pericolo.

Art. 113 Contravvenzioni

1 È punito con la multa chiunque intenzionalmente:

a. dà informazioni inesatte o rifiuta di darle violando l’obbligo che gli incombe;

b. non compila o compila in modo inveritiero i moduli prescritti;

c. contravviene, in qualità di lavoratore, alle prescrizioni in materia di prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali senza mettere altri in pericolo.

2 Se l’autore ha agito per negligenza, la pena è la multa sino a 5000 franchi.

Art. 115a

1Per i cittadini svizzeri o di uno Stato membro dell’Unione europea che sono o sono stati sottoposti alla legislazione in materia di sicurezza sociale della Svizzera o di uno o più Stati membri dell’Unione europea, per i rifugiati o gli apolidi residenti in Svizzera o nel territorio di uno Stato membro dell’Unione europea e per i familiari e i superstiti di queste persone, in merito alle prestazioni comprese nel campo di applicazione della presente legge sono applicabili i seguenti atti normativi nella versione vincolante per la Svizzera dell’allegato II dell’Accordo del 21 giugno 199916 tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall’altra, sulla libera circolazione delle persone (Accordo sulla libera circolazione delle persone):

a. regolamento (CE) n. 883/200417;

b. regolamento (CE) n. 987/200918;

c. regolamento (CEE) n. 1408/7119;

16 RS 0.142.112.681

17 Regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale; RS 0.831.109.268.1.

18 Regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale; RS 0.831.109.268.11.

19 Regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo all’applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all’interno della Comunità; nella versione in vigore dell’Accordo sulla libera circolazione delle persone (RS 0.831.109.268.1) o della Convenzione AELS riveduta.