Avamprogetto I

Consultazione 2014/79: Modifica della legge federale sull'assicurazione contro gli infortuni (messaggio complementare) · 17 pagine

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Assicurazione contro gli infortuni e prevenzione degli infortuni

3… Concerne soltanto il testo francese.

Titolo prima dell’art. 87

Sezione 4: Finanziamento

Art. 87, rubrica

Premio supplementare

Art. 87a Contributi delle aziende estere

1 Le aziende estere i cui lavoratori non soggiacciono all’assicurazione obbligatoria secondo la presente legge devono versare i contributi per la prevenzione degli infortuni.

2 I contributi devono equivalere ai premi supplementari previsti dall’articolo 87 per aziende comparabili.

3 Il Consiglio federale disciplina la procedura di riscossione.

Titolo prima dell’art. 89

Titolo settimo: Conti e finanziamento

Capitolo 1: Conti

Art. 89, rubrica e cpv. 2bis

Abrogato

2bis La Suva tiene inoltre un conto distinto per l’assicurazione dei disoccupati.

Titolo prima dell’art. 90

Capitolo 1a: Finanziamento

Art. 90 Finanziamento delle prestazioni di breve durata e delle rendite

1 Per finanziare le indennità giornaliere, le spese di cura e le altre prestazioni assicurative di breve durata, gli assicuratori applicano il sistema di copertura del fabbisogno.

2 Per finanziare le rendite d’invalidità e per i superstiti, gli assicuratori applicano il sistema di capitalizzazione, badando che quest’ultimo basti a soddisfare tutti i diritti alle rendite che nasceranno ancora per gli infortuni già occorsi.

3 Gli assicuratori costituiscono dotazioni supplementari per finanziare il capitale di copertura delle rendite supplementare necessario nel caso di una modifica delle basi contabili approvate dal Consiglio federale. Per compensare le fluttuazioni dei risulta-