Avamprogetto I
Consultazione 2014/79: Modifica della legge federale sull'assicurazione contro gli infortuni (messaggio complementare) · 17 pagine
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Assicurazione contro gli infortuni e prevenzione degli infortuni
assicurazione precedente all’evento infortunistico per gli assicuratori di cui all’articolo 68 (evento di grandi proporzioni), i singoli assicuratori annunciano regolarmente alla cassa suppletiva (art. 72) la stima del costo complessivo dell’evento infortunistico e i pagamenti effettuati.
2 Gli eventi che si verificano in luoghi e tempi diversi costituiscono un unico evento di grandi proporzioni se sono riconducibili alla stessa causa.
Art. 81 cpv. 1
1 Le prescrizioni inerenti alla prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali si applicano a tutte le aziende i cui lavoratori eseguono lavori in Svizzera.
Art. 82a Lavori che comportano pericoli particolari
1 Il Consiglio federale può subordinare lavori che comportano pericoli particolari a un attestato di formazione, a condizione che i partner sociali presentino una domanda in questo senso.
2 Il Consiglio federale disciplina la formazione e il riconoscimento dei corsi di formazione previa consultazione della Commissione federale di coordinamento per la sicurezza sul lavoro.
Art. 84 cpv. 2, secondo periodo
Concerne soltanto il testo francese.
Art. 85 cpv. 1, primo periodo, cpv. 2, cpv. 2bis e 3 secondo periodo
1 Gli organi esecutivi della legge del 13 marzo 196411 sul lavoro (LL) e la Suva applicano le disposizioni sulla prevenzione degli infortuni professionali e delle malattie professionali. …
2 Il Consiglio federale nomina una commissione di coordinamento composta dei seguenti membri:
a. due rappresentanti degli assicuratori (un rappresentante della Suva e uno degli assicuratori secondo l’art. 68);
b. sette rappresentanti degli organi esecutivi (tre rappresentanti della Suva, due degli organi esecutivi federali della LL e due degli organi esecutivi cantonali della LL);
c. due rappresentanti dei datori di lavoro;
d. due rappresentanti dei lavoratori.
2bis Il Consiglio federale nomina un rappresentante della Suva alla presidenza.
11 RS 822.11