Avamprogetto I

Consultazione 2014/79: Modifica della legge federale sull'assicurazione contro gli infortuni (messaggio complementare) · 17 pagine

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Assicurazione contro gli infortuni e prevenzione degli infortuni

medici autorizzati da un Cantone alla dispensazione di medicamenti sono parificati ai farmacisti nei limiti di tale autorizzazione.

2 Il Consiglio federale stabilisce a quali condizioni gli ospedali e le case di cura, il personale paramedico, i laboratori nonché le imprese di trasporto e di salvataggio possono praticare a titolo indipendente nell’ambito dell’assicurazione contro gli infortuni.

Art. 54a

Il fornitore di prestazioni deve consegnare all’assicuratore una fattura dettagliata e comprensibile. Deve inoltre trasmettergli tutte le indicazioni necessarie per valutare il diritto alle prestazioni e verificare il conteggio della rimunerazione e l’economicità della prestazione.

Art. 55 Esclusione

Se, per motivi gravi, un assicuratore vuol negare o non vuol più concedere a una persona esercitante una professione sanitaria, a un laboratorio, a un ospedale o a una casa di cura il diritto di curare gli assicurati, prescrivere e fornire loro medicamenti, ordinare o effettuare trattamenti o analisi, il tribunale arbitrale (art. 57) ne decide l’esclusione e la durata della stessa.

Art. 56 cpv. 1 primo periodo e cpv. 2 secondo periodo

1 Gli assicuratori possono stipulare convenzioni con le persone esercitanti una professione sanitaria, con il personale paramedico, con gli ospedali e con le case di cura nonché con le imprese di trasporto e di salvataggio, al fine di regolare la collaborazione e fissare le tariffe...

2 ... Disciplina il rimborso dovuto agli assicurati che si ricoverano in un ospedale senza accordo tariffale.

Art. 57 cpv. 1

1 Il tribunale arbitrale, con giurisdizione su tutto il Cantone, decide le contestazioni tra assicuratori, d’un lato, e persone esercitanti una professione sanitaria, laboratori, ospedali e case di cura nonché imprese di trasporto e di salvataggio, d’altro lato.

Art. 59a Contratto-tipo

1 Gli assicuratori designati all’articolo 68 redigono in comune un contratto-tipo contenente le clausole che devono obbligatoriamente figurare in ogni contratto d’assicurazione.

2 Il contratto-tipo deve prevedere in particolare che, in caso di aumento del tasso di premio netto o dell’aliquota percentuale del supplemento di premio per le spese amministrative, le aziende assicurate possono disdire il contratto entro un termine di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione dell’assicurazione. Gli assicuratori