Rapporto esplicativo
Consultazione 2014/79: Modifica della legge federale sull'assicurazione contro gli infortuni (messaggio complementare) · 53 pagine
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rischio assicurato era finanziato, di fatto, dai premi dell’assicurazione contro gli infortuni non professionali dei settori e delle aziende in cui i disoccupati erano stati impiegati. I disoccupati senza un precedente rapporto di lavoro (ad esempio persone al termine della formazione), invece, non erano assicurati secondo la LAINF.
Il 1° gennaio 1996 è stata introdotta nella LADI una nuova disposizione (art. 22a cpv. 4) che disciplina i contributi delle assicurazioni sociali da riscuotere sulle indennità di disoccupazione. Da allora, i disoccupati sono assicurati esclusivamente presso la Suva, alla quale devono corrispondere i premi. Su questa base, il Consiglio federale ha emanato l’ordinanza del 24 gennaio 19965 sull’assicurazione contro gli infortuni dei disoccupati. In materia di diritto applicabile, l’ordinanza rimanda alla LPGA, alla LAINF e all’OAINF, per quanto non preveda disposizioni particolari.
Attualmente l'AINF D non è sancita nella LAINF, il che spiega come mai la legge non preveda espressamente che l’assicurazione contro gli infortuni dei disoccupati sia gestita esclusivamente dalla Suva. Questa regola risulta indirettamente dall’articolo 22a capoverso 4 LADI, secondo cui i premi devono essere versati alla Suva. Per il tramite dell’articolo 10 capoverso 2 dell’ordinanza sull’AINF D, secondo cui l’aliquota del premio dell’assicurazione contro gli infortuni non professionali deve essere uguale per tutti i disoccupati, il Consiglio federale ha inoltre stabilito indirettamente che questi rappresentano un gruppo di rischio a sé stante. Su questa base la Suva gestisce l’AINF D, dalla sua introduzione nel 1996, come una branca assicurativa indipendente e autofinanziata. Si tratta di una soluzione corretta sotto il profilo materiale. Le esperienze raccolte sinora con l’assicurazione contro gli infortuni dei disoccupati mostrano in effetti che, a causa della loro particolare situazione e indipendentemente dall’attività precedentemente svolta, questi ultimi costituiscono’ un gruppo di rischio particolare che provoca costi più elevati rispetto ai lavoratori assicurati nell’assicurazione contro gli infortuni non professionali. L’AINF D presenta inoltre, sia in termini di premi, sia di prestazioni, alcune peculiarità che si traducono in un’aliquota più elevata del premio (dal 2006 essa ammonta al 3,95% dell’indennità di disoccupazione; al massimo due terzi possono essere dedotti dall’indennità di disoccupazione, mentre un terzo è a carico del fondo di compensazione dell’assicurazione contro la disoccupazione). L’integrazione dell’AINF D nell’assicurazione contro gli infortuni non professionali della Suva si tradurrebbe nella concessione incrociata di sussidi, dunque in un fenomeno indesiderabile e a carico esclusivo degli assicurati della Suva. La separazione dell’AINF D dall’assicurazione contro gli infortuni non professionali, già accolta nella prassi, deve pertanto essere sancita esplicitamente anche nella LAINF, specificando che si tratta di una branca assicurativa indipendente. Per il resto, è opportuno che l’attuale regolamentazione materiale dell’AINF D rimanga sostanzialmente invariata.
Per illustrare chiaramente che l’assicurazione contro gli infortuni dei disoccupati è a tutti gli effetti un comparto dell’assicurazione obbligatoria, come l’assicurazione contro gli infortuni professionali e non professionali, le pertinenti disposizioni legali non sono state relegate in una parte distinta della legge (cosa che sarebbe stata possibile), bensì inserite nei vari titoli e capitoli della stessa.