Rapporto esplicativo
Consultazione 2014/79: Modifica della legge federale sull'assicurazione contro gli infortuni (messaggio complementare) · 53 pagine
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dell’infortunio, il matrimonio durava da almeno due anni. Questa disposizione non è più consona al nuovo diritto matrimoniale ed è incompatibile con le convenzioni internazionali ratificate dalla Svizzera; va pertanto abrogata.
Poiché viola il diritto internazionale, va abrogata anche la regola secondo cui la rendita o l’indennità unica può essere ridotta o rifiutata al coniuge superstite che abbia gravemente trascurato i suoi obblighi nei confronti dei figli (cfr. art. 29).
2.3.3 Organizzazione dell’assicurazione contro gli infortuni
In generale
L’organizzazione della gestione dell’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni è al vaglio sin dal 1996. Tra l’altro, è stata dibattuta la questione di una completa liberalizzazione dell’assicurazione contro gli infortuni e della privatizzazione della Suva. In questo contesto, il Consiglio federale ha incaricato di elaborare diversi rapporti, dai quali emerge che l’attuale sistema di assicurazione contro gli infortuni può essere definito efficace e che di conseguenza non è necessario procedere a modifiche fondamentali.
Settore di competenza della Suva
A seconda della categoria di assicurati, l’assicurazione contro gli infortuni è di competenza della Suva o di un altro assicuratore autorizzato. La legge non stabilisce, mediante una clausola generale, quali lavoratori sono assicurati presso la Suva. Piuttosto, all’articolo 66, è riportato un elenco delle aziende e amministrazioni che rientrano nella sfera di competenza dell’istituto. Le altre aziende e amministrazioni rientrano nell’ambito esecutivo degli altri assicuratori autorizzati. In determinati settori la ripartizione del mercato ha ripetutamente prodotto differenze tra la Suva e gli assicuratori privati negli ultimi anni. Si è così posta la questione di profondi spostamenti nei settori di competenza. Nell’ambito del compromesso tra le parti sociali, sostenuto anche dall’Associazione Svizzera d’Assicurazioni, è stato per ora raggiunto un accordo che intende mantenere sostanzialmente lo status quo nella ripartizione del mercato. Soltanto in alcuni settori commerciali (negozi di ottica, bigiotterie e gioiellerie, negozi di articoli sportivi, negozi di radio e televisori e negozi di decorazione d’interni), che in passato sono stati spesso oggetto di divergenze di opinione in merito alla competenza, viene proposta una precisazione (cfr. art. 66 cpv. 1 lett. e). Si tratta di una proposta che era già stata discussa alcuni anni fa tra una delegazione dell’Associazione Svizzera d’Assicurazioni e la Suva e oggi è condivisa da tutte le organizzazioni coinvolte.
2.3.4 Integrazione dell’assicurazione contro gli infortuni dei disoccupati (AINF D) nella LAINF
Sino alla fine del 1995 i disoccupati restavano assicurati contro gli infortuni senza pagare premi, a condizione di essere stati assicurati contro gli infortuni non professionali ai sensi della LAINF prima di perdere l’impiego. Questo prolungamento della durata dell’assicurazione si fondava sull’articolo 7 capoverso 1 lettera b OAINF, secondo cui l’indennità giornaliera dell’assicurazione contro la disoccupazione era considerata salario ai sensi dell’articolo 3 capoverso 2 LAINF. Nonostante lo scioglimento del rapporto di lavoro, dunque, l’assicurazione restava in essere. Il