Rapporto esplicativo
Consultazione 2014/79: Modifica della legge federale sull'assicurazione contro gli infortuni (messaggio complementare) · 53 pagine
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2.3.5 Eventi di grandi proporzioni
Sinora la LAINF prevede l’erogazione integrale delle prestazioni anche in caso di guerra o di catastrofe. Viene sostenuta la richiesta degli assicuratori privati di limitare la responsabilità in caso di eventi di grandi proporzioni. La copertura illimitata costringe oggi a costituire maggiori accantonamenti e rende più costose le coperture riassicurative. Questi due fattori fanno lievitare i premi, a scapito dei datori di lavoro e dei lavoratori. Per i suddetti motivi, la responsabilità degli assicuratori ai sensi dell’articolo 68 in caso di eventi di grandi proporzioni deve essere limitata. Le parti sociali e l’insieme degli assicuratori contro gli infortuni hanno elaborato la seguente proposta comune: si tratta di un evento di grandi proporzioni se gli assicuratori di cui all’articolo 68 devono versare prestazioni fino al volume netto dei premi dei rami assicurativi obbligatori dell’anno di assicurazione precedente all’evento infortunistico per gli assicuratori di cui all’articolo 68 (soglia dell’evento). Per il 2012 ciò ammontava a circa 1,5 miliardi di franchi. A partire da questa soglia risponde un fondo di compensazione da costituire ad hoc presso la cassa suppletiva. Dal momento che le prestazioni effettive da versare saranno determinate con precisione solamente dopo qualche anno e in parte devono essere corrisposte per decenni, il fondo di compensazione sarà alimentato con premi supplementari dall’anno successivo a quello dell’evento di grandi proporzioni. In tal modo le persone assicurate non subiscono decurtazioni delle prestazioni (cfr. art. 77a, art. 90 cpv. 5, art. 92 cpv. 1). Anche soltanto per motivi di uguaglianza giuridica una simile riduzione non sarebbe giustificata, nel senso che le persone assicurate, danneggiate da un evento locale di grandi proporzioni, non possono essere indennizzate in modo differente dalle persone assicurate, che subiscono in un altro luogo un infortunio, non collegato all’evento di grandi proporzioni.
Con un grado di copertura finanziaria, ossia un rapporto tra patrimonio e impegni, del 125,1 per cento (situazione 2012) la Suva dispone delle necessarie risorse finanziarie per affrontare autonomamente eventi di grandi proporzioni. Può fare fronte a eventi infortunistici molto gravi senza compromettere la propria stabilità finanziaria. Con le sole riserve generali e le riserve di compensazione della Suva può essere affrontato un danno di circa 2,5 miliardi di CHF, ossia il 75 per cento del premio netto annuo. Se l’ammontare del sinistro rimane al di sotto di questo valore, il grado di copertura finanziario non si riduce.
Nel caso in cui le riserve di compensazione e le riserve generali della Suva non fossero sufficienti, è possibile attingere subordinatamente anche alle riserve di fluttuazione del valore, che in primo luogo sono destinate a compensare le perdite sugli investimenti. Ciò comporta una riduzione del grado di copertura finanziario. Utilizzando tutte le riserve di fluttuazione del valore possono essere assorbiti sinistri fino a 11 miliardi di CHF, corrispondenti a oltre tre premi netti annui, senza che si presenti una copertura insufficiente. Persino uno scenario di massima gravità (ad es. rottura della diga in Vallese con una stima dei danni di 4,7 miliardi di CHF) può essere affrontato senza che la capacità di rischio scenda a livelli inaccettabili. In particolare, è fatta salva anche la capacità di rischio degli investimenti della Suva.
2.3.6 Prevenzione degli infortuni
Aderendo al parere espresso dalla commissione di esperti, il Consiglio federale propone di non apportare modifiche di principio all’organizzazione della vigilanza