Rapporto esplicativo

Consultazione 2014/79: Modifica della legge federale sull'assicurazione contro gli infortuni (messaggio complementare) · 53 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 10Fedlex · Rapporto esplicativo

Con il rinvio al Consiglio federale del progetto 1 (assicurazione contro gli infortuni e prevenzione degli infortuni) del messaggio del 30 maggio 2008, il Parlamento ha chiesto di verificare il problema del sovraindennizzo tenendo conto della previdenza professionale e apportando le opportune modifiche.

Il pagamento vita natural durante della rendita dell’assicurazione contro gli infortuni è giustificato con l’indennizzo del danno che la rendita subisce a causa dell’infortunio. Un infortunio che comporta un’incapacità al guadagno permanente penalizza periodicamente l’interessato nel suo sviluppo retributivo e nella carriera. Dal momento che la sua disabilità gli permette soltanto di percepire un salario inferiore, nell’AVS, nella previdenza professionale ed eventualmente anche nella previdenza privata confluiscono complessivamente meno contributi fino all’età della pensione. Ciò implica una diminuzione delle prestazioni di vecchiaia dell’AVS e della previdenza professionale che viene definita come danno alla rendita.

Ai fini dell’accumulo della previdenza per la vecchiaia è determinante per quanto tempo e su quale salario sono stati finanziati i contributi. Il tipico sviluppo retributivo medio è contraddistinto da un salario iniziale piuttosto basso, che cresce con l’aumentare dell’esperienza professionale e delle qualifiche e, a partire da 50 anni circa, viene ancora adeguato all’inflazione e all’incremento medio dei salari reali nel settore. Esistono inoltre carriere professionali, che sono provvisoriamente interrotte da una fase dedicata all’educazione dei figli oppure sono collegate a un’attività a tempo parziale, prima di riprendere la piena attività lucrativa in un secondo momento.

Tenendo presente la tipica carriera professionale descritta qui sopra, è evidente che un’invalidità causata da infortunio ha effetti tanto più penalizzanti sulla costituzione della previdenza per la vecchiaia, quanto prima si verifica e quanto maggiore è la conseguente interruzione nello sviluppo retributivo e della carriera. Tuttavia, se un infortunio provoca l’invalidità solamente poco prima del raggiungimento dell’età di pensionamento, implica un danno marginale alla rendita, ossia una decurtazione delle prestazioni di vecchiaia dell’AVS e della previdenza professionale, poiché fino ad allora la persona infortunata ha svolto indisturbata la carriera professionale e ha potuto accumulare la previdenza per la vecchiaia senza riduzioni. Da analisi condotte è emerso che la rendita vitalizia secondo la LAINF può comportare sovraindennizzi proprio in quest’ultimo caso. Per evitare di agevolare le persone infortunate rispetto alle persone non infortunate, le rendite LAINF devono essere ridotte sempre di più con l’avvicinarsi all’età della pensione dell’evento che ha provocato l’infortunio’. D’altro canto, i giovani infortunati devono essere esclusi da una riduzione della rendita, poiché lamentano regolarmente considerevoli danni alla rendita e una riduzione della rendita LAINF può metterli in una posizione meno favorevole rispetto a una persona non infortunata.

In considerazione di questi nessi, che nel singolo caso sono molto complessi, e nell’intento di offrire una soluzione equa anche alle persone con carriere professionali atipiche (inizio tardivo dell’attività professionale, interruzione per l’educazione dei figli) si propone che la riduzione della rendita sia applicata soltanto agli infortuni dopo il compimento dei 45 anni. Per ogni anno successivo intero compiuto dall’assicurato al momento dell’infortunio, la rendita LAINF comprese le indennità di rincaro deve essere ridotta di 2 punti percentuali all’età della pensione, comunque al massimo del 40 per cento.