Rapporto esplicativo
Consultazione 2014/79: Modifica della legge federale sull'assicurazione contro gli infortuni (messaggio complementare) · 53 pagine
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Alle rendite LAINF, che indennizzano un’invalidità inferiore al 40 per cento, si applica un’aliquota dimezzata per la riduzione. Di conseguenza, la rendita LAINF, compresa l’indennità di rincaro nell’età della pensione per ogni anno intero compiuto dall’assicurato al momento dell’infortunio oltre i 45 anni, deve essere ridotta di 1 punto percentuale, comunque al massimo del 20 per cento. Si intende così tenere conto del fatto che, in base all’attuale legislazione, le incapacità di guadagno con un grado d’invalidità inferiore al 40 per cento non generano un diritto al versamento di rendite né nell’assicurazione federale d’invalidità né nella previdenza professionale obbligatoria. I postumi duraturi di un infortunio che comportano un grado d’invalidità compreso tra il 10 e il 39 per cento sono coperti per legge esclusivamente da una rendita LAINF. Dalla realtà emerge che la capacità residua al guadagno spesso non può essere pienamente ottenuta, il che ha ripercussioni negative sull’accumulo della previdenza per la vecchiaia. Persino quando viene pienamente sfruttata la capacità residua al guadagno, all’invalido per infortunio con rendite modeste nella previdenza professionale viene addebitata l’intera deduzione di coordinamento, il che comporta un guadagno assicurato ai sensi della LAINF corrispondentemente minore e prestazioni di vecchiaia inferiori.
Per evitare risultati problematici, la riduzione non può essere quantificata in tutti i casi in base all’età al momento dell’infortunio. Occorre pensare a quegli infortuni che sono accaduti prima del compimento dei 45 anni e per un lungo periodo non hanno provocato alcun danno in termini di guadagno, ma in seguito a postumi tardivi e a ricadute sono tuttavia sfociati nel versamento di una prima rendita poco prima del raggiungimento dell’età ordinaria della pensione. Dal momento che la persona infortunata ha potuto seguire la propria carriera professionale fino ad allora senza interruzioni e l’invalidità tardiva può compromettere soltanto limitatamente l’accumulo della previdenza per la vecchiaia, anche in questi casi deve essere prevista una riduzione delle rendite LAINF per evitare sovraindennizzi. Di conseguenza, devono valere le stesse regole ai fini della riduzione anche per gli infortuni che si sono verificati prima del compimento dei 45 anni, se le ricadute e i postumi tardivi dopo il compimento dei 60 anni hanno provocato un’incapacità al guadagno che sfocia nel versamento di una prima rendita.
Per evitare sovraindennizzi, è coerente sospendere il diritto a una rendita d’invalidità per gli infortuni che si verificano dopo il raggiungimento dell’età ordinaria di pensionamento. In questo momento, infatti, l’accumulo della previdenza per la vecchiaia è sostanzialmente concluso, pertanto non possono più insorgere danni alla rendita da indennizzare con l’assicurazione contro gli infortuni.
Per non arrivare a trasferimenti delle prestazioni nella previdenza professionale obbligatoria, occorre precisare che le riduzioni della rendita LAINF non modificano le prestazioni delle rendite della previdenza professionale obbligatoria. Questo principio deve essere inserito nella LAINF. Le disposizioni concrete di coordinamento devono essere sancite nella LPP.
Coordinamento con la previdenza professionale obbligatoria
L’attuale revisione della LAINF comporta l’esigenza di modificare la regolamentazione dei sovraindennizzi nella previdenza professionale, per evitare il rischio che al raggiungimento dell’età di pensionamento la riduzione della rendita LAINF sia compensata da una prestazione LAINF più elevata per una parte degli assicurati e l’obbligo contributivo sia trasferito dall’assicurazione contro gli infortuni nella previdenza professionale, con il conseguente aumento dei costi nella previdenza