Rapporto esplicativo

Consultazione 2014/79: Modifica della legge federale sull'assicurazione contro gli infortuni (messaggio complementare) · 53 pagine

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sull’applicazione delle prescrizioni inerenti alla prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali nelle aziende.

Il progetto prevede nondimeno di imporre alle aziende estere i cui lavoratori svolgono lavori in Svizzera, ma non sottostanno all’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni, l’obbligo di versare contributi per la prevenzione degli infortuni. Il Consiglio federale è inoltre autorizzato a subordinare l’esecuzione di lavori che comportano pericoli particolari alla prova di una formazione specifica (cfr. art. 81 segg.).

Per quanto riguarda il ruolo della commissione federale di coordinamento per la sicurezza sul lavoro (CFSL), praticamente non vi sono cambiamenti, ad eccezione del fatto che viene adeguata la composizione della commissione, nella quale entrano rappresentanti dei lavoratori e dei datori di lavoro.

2.3.7 Finanziamento

In generale

L’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni continua a essere finanziata con premi per quanto possibile commisurati ai rischi e senza alcun contributo da parte dello Stato. Poiché l’importo dei premi non dipende unicamente dai rischi, ma anche dal sistema di finanziamento, sono previste alcune modifiche alle disposizioni di legge che lo disciplinano.

Finanziamento delle prestazioni di breve durata e delle rendite

Ai sensi di legge, le prestazioni assicurative cosiddette di breve durata (spese di cura e indennità giornaliere) devono essere finanziate secondo il sistema della ripartizione delle spese, ovvero un sistema nel quale le prestazioni sono finanziate nel momento in cui sono versate. La legge sancisce inoltre la costituzione di adeguate dotazioni supplementari, il che implica pertanto non un vero e proprio sistema di ripartizione delle spese, bensì una forma mista, per coprire le spese che si estendono oltre l’anno civile in corso. La Suva, gli assicuratori privati e le casse malati hanno stabilito, ognuno secondo i propri criteri, che cosa intendevano per «adeguato».

Fino all’entrata in vigore della LAINF, la Suva riteneva che le dotazioni supplementari potevano ritenersi adeguate se comprese tra il 25% e il 33⅓% delle spese annue per le prestazioni di breve durata. Ma dal 1984 le condizioni quadro per la Suva sono mutate (cambiamento della struttura economica). I rischi insiti nel finanziamento secondo il sistema di ripartizione delle spese si sono manifestati chiaramente all’inizio degli anni Novanta, nel senso che in una fase di recessione economica, quando diminuisce il numero degli assicurati, le spese per le prestazioni di breve durata avrebbero dovuto essere sostenute esclusivamente dagli assicurati rimasti attivi. Da allora la Suva si è sforzata di garantire il finanziamento di tutte le risorse necessarie per le prestazioni di breve durata sia dell’assicurazione contro gli infortuni professionali, sia dell’assicurazione contro gli infortuni non professionali. Negli ultimi anni l’obiettivo è stato raggiunto. Nell’assicurazione facoltativa e in quella contro gli infortuni dei disoccupati, gli accantonamenti sono da sempre costituiti in modo tale da coprire il fabbisogno.

Sin dall’inizio della loro attività nell’ambito dell’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni, gli assicuratori privati ritengono che in un sistema di concorrenza le dotazioni supplementari possano essere considerate «adeguate» soltanto se sono in