Rapporto esplicativo

Consultazione 2014/79: Modifica della legge federale sull'assicurazione contro gli infortuni (messaggio complementare) · 53 pagine

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grado di coprire «integralmente» il fabbisogno di risorse necessarie per erogare le prestazioni di breve durata.

Secondo il tenore attuale della legge, il sistema di ripartizione delle spese si basa sull’ipotesi di un effettivo di assicurati sicuro e costante (perennità). La tendenza a una sempre maggiore concorrenza fa sì, tuttavia, che questa perennità non sia più garantita, e non più solamente per gli assicuratori privati, ma neppure per la Suva. Per le prestazioni assicurative di breve durata il Consiglio federale propone pertanto di passare dal sistema di ripartizione delle spese al sistema di copertura del fabbisogno (art. 90 cpv. 1). Oggi questo sistema è già applicato dalla maggior parte degli assicuratori, pertanto la legge recepisce in sostanza la prassi attuale. In base al capoverso 4 delle disposizioni transitorie, alla Suva e agli assicuratori di cui all’articolo 68 capoverso 1 lettere b e c viene concesso un termine transitorio di cinque anni per adeguare le proprie dotazioni supplementari.

Per quanto riguarda il finanziamento delle rendite d’invalidità e delle rendite per i superstiti, la legge parla del sistema di ripartizione dei capitali di copertura, associato alla costituzione di una sufficiente base di capitalizzazione. Nella prassi, le cosiddette prestazioni di lunga durata, tra cui le rendite d’invalidità e per i superstiti, sono finanziate in base al lessico attuariale secondo il sistema di capitalizzazione, pertanto è prevista la relativa modifica di carattere terminologico.

Finanziamento delle indennità di rincaro

Secondo il diritto vigente le indennità di rincaro sono finanziate con le eccedenze di interessi e, laddove non siano sufficienti, mediante il sistema di ripartizione delle spese. In aggiunta gli assicuratori prelevano, se necessario, un premio supplementare, destinato alle indennità, ai sensi dell’articolo 90 capoverso 3. Un simile sistema presuppone una certa perennità dell’effettivo degli assicurati, ma questa condizione non è soddisfatta dagli assicuratori di cui all’articolo 68 LAINF. Al contrario, è presumibile che con il tempo alcuni assicuratori registrino una diminuzione degli effettivi degli assicurati e, quindi, anche dei premi introitati. In questi casi le indennità di rincaro, che si protraggono spesso per lungo tempo, dovrebbero essere finanziate da premi supplementari particolarmente elevati. In generale gli assicuratori che entrano nel ramo della LAINF sarebbero favoriti rispetto a quelli con un numero elevato di beneficiari di rendite, perché non devono prelevare supplementi di premi o, al massimo, soltanto premi supplementari modesti. La situazione è analoga anche per il finanziamento del tasso tecnico sul capitale di copertura delle rendite. Per offrire a tutti gli assicurati le stesse condizioni di concorrenza, gli assicuratori privati LAINF hanno pertanto stabilito su base facoltativa modalità comuni per il finanziamento delle indennità di rincaro dall’entrata in vigore della LAINF per l’assicurazione contro gli infortuni professionali e non professionali. Questa soluzione, sinora praticata su base facoltativa, deve essere inserita nella legge e dichiarata obbligatoria per tutti gli assicuratori di cui all’articolo 68 capoverso 1 lettera a e per la cassa suppletiva. Il mantenimento di questo sistema è già stato sostenuto dal Parlamento con la mozione Hochreutener, «Assicurazione contro gli infortuni. Finanziamento dell’indennità di rincaro» (05.3392). Nella sua risposta del 31 agosto 2005, il Consiglio federale ha ritenuto opportuna l’introduzione nella legge.

Ogni impresa privata di assicurazione di cui all’articolo 68 capoverso 1 lettera a e la cassa suppletiva sono obbligate, in qualità di membri dell’associazione, a costituire per le indennità di rincaro dotazioni supplementari distinte, sinora create volontariamente. L’associazione ha il compito di allestire un conto globale e di determinare