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Consultazione 2014/79: Modifica della legge federale sull'assicurazione contro gli infortuni (messaggio complementare) · 53 pagine

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diritto di disdetta viene quindi inserito nella legge affinché in futuro valga per tutti i contratti e non soltanto nella scelta della variante 4 del contratto-tipo.

2.4 Commento ai singoli articoli

Art. 1 cpv. 2 lett. d

La presente disposizione precisa il campo d’applicazione della LPGA nel settore dell’assicurazione contro gli infortuni. Il nuovo articolo 82a riguarda le procedure di riconoscimento dei corsi di formazione e il rilascio di attestati di formazione, temi questi che non rientrano nel diritto assicurativo. Pertanto occorre completare l’’elenco dei settori non coperti dalle disposizioni della LPGA. Nel caso citato è determinante la legge federale del 20 dicembre 19687 sulla procedura amministrativa (PA).

Art. 1a cpv. 1

La LAINF non contiene una disposizione che assoggetti esplicitamente anche i disoccupati all’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni. L’obbligo di assicurarli scaturisce soltanto indirettamente dall’articolo 22a capoverso 4 LADI. La disposizione proposta (lett. b), che sancisce per legge l’assicurazione dei disoccupati (cfr. n. 2.3.4), colma quindi una lacuna.

La lettera a corrisponde alla disposizione attuale.

Art. 3 cpv. 1–3 e 5

Cpv. 1: finora l’inizio dell’assicurazione presupponeva l’inizio di fatto dell’attività lavorativa o il momento di avvio al lavoro; non era invece rilevante l’inizio del rapporto di lavoro concordato per contratto. Ora l’assicurazione ha inizio il giorno in cui, in ottemperanza al contratto di lavoro, comincia il rapporto di lavoro oppure sussiste per la prima volta il diritto al salario, ma in ogni caso nel momento in cui il lavoratore s’avvia al lavoro. Per i disoccupati, ha inizio il primo giorno a partire dal quale hanno diritto all’indennità di disoccupazione.

Cpv. 2: accade di frequente che, tra la fine del vecchio rapporto di lavoro e l’inizio del nuovo, insorgano lacune nella copertura assicurativa. Secondo l’attuale articolo 3 capoverso 2, la copertura contro gli infortuni non professionali termina allo spirare del 30° giorno susseguente a quello in cui cessa il diritto almeno al semisalario. Questo termine, tuttavia, è insufficiente per garantire una copertura senza lacune. L’assicurato che inizia un nuovo lavoro il 1° novembre e il cui vecchio rapporto d’impiego si conclude il 30 settembre ha una lacuna nella copertura assicurativa, perché non rientra nel periodo dei 30 giorni. Il termine di 30 giorni previsto al capoverso 2 è pertanto sostituito da un termine di 31 giorni valido anche per i disoccupati. Questa soluzione, unitamente a quella proposta al capoverso 1, consente di colmare lacune dimostratesi problematiche.

Cpv. 3: la regola attuale, secondo cui l’assicurazione può essere protratta fino a 180 giorni mediante accordo speciale, è spesso fonte di incertezza giuridica. Per questo motivo è opportuno sostituire la durata massima di «180 giorni» con «6 mesi».

7 RS 172.021