Rapporto esplicativo

Consultazione 2014/79: Modifica della legge federale sull'assicurazione contro gli infortuni (messaggio complementare) · 53 pagine

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Cpv. 5: dall’introduzione, nel 1996, dell’articolo 22a capoverso 4 LADI, il rapporto di assicurazione nato da un rapporto di lavoro non continua in caso di disoccupazione. Diversamente da quanto previsto dalla regolamentazione in vigore, nasce un nuovo rapporto assicurativo al quale si applicano disposizioni leggermente diverse da quelle valide per il rapporto d’assicurazione precedente. Per tenere conto dell’articolo 1a capoverso 1 lettera b, la disposizione del capoverso 5 va debitamente modificata.

Art. 6 cpv. 2

Nella prassi, si rivela estremamente difficile fornire la prova di lesioni corporali parificabili ai postumi di un infortunio (cfr. n. 2.2). Per questa ragione, l’esistenza di una tale lesione, e dunque la sua assunzione da parte dell’assicuratore contro gli infortuni, non deve più dipendere dal verificarsi di un evento esterno. In altre parole, se è data una lesione corporale figurante nell’elenco di cui all’articolo 6 capoverso 2, si presume si tratti di una lesione corporale parificabile ai postumi di un infortunio che, in quanto tale, deve essere a carico dell’assicurazione contro gli infortuni. Quest’ultima può tuttavia sottrarsi all’obbligo di fornire le prestazioni se dimostra che la lesione corporale è manifestamente dovuta a usura o malattia.

Art. 10 cpv. 1 lett. a e c, nonché cpv. 2 e 3, secondo periodo

Per agevolare il coordinamento con la LAMal, è necessario armonizzare alcuni termini della LAINF con quelli della LAMal. Nella LAINF sono attualmente utilizzati i termini «stabilimento di cura», «casa di cura» e «ospedale». Al posto di questi tre termini verranno ora utilizzati solamente «ospedale» e «casa di cura». Il termine «ospedale», che va a sostituire «stabilimento di cura», comprenderà d’ora in poi anche le cliniche di riabilitazione che, secondo la legislazione attuale, sono considerate case di cura. Per case di cura si intendono esclusivamente le strutture per le cure complementari e per le cure balneari. L’armonizzazione di questi concetti renderà necessari adeguamenti anche a livello di ordinanza.

Cpv. 1 lett. a: benché si tratti di un’importante categoria di prestazioni, la cura ambulatoriale dispensata in un ospedale non figura nella versione attuale della disposizione. Deve dunque essere menzionata esplicitamente, affinché le convenzioni tariffali per gli ambulatori degli ospedali, indispensabili nella pratica e già esistenti, dispongano di una base legale.

Cpv. 3: visti gli impegni internazionali assunti, il Consiglio federale non può limitare le cure a domicilio se sono adempiute le condizioni affinché tali cure siano dispensate (cfr. n. 2.3.1). Il passaggio secondo cui il Consiglio federale può stabilirne l’entità è dunque stralciato. Il termine obsoleto «cure domiciliari» è inoltre sostituito con «assistenza e cure a domicilio».

Art. 16 cpv. 4

Il capoverso 4 corrisponde al vigente articolo 4 dell’ordinanza sull’assicurazione contro gli infortuni dei disoccupati. Poiché l’assicurazione contro gli infortuni dei disoccupati dovrà essere disciplinata in generale nella LAINF (cfr. art. 1a cpv. 1 lett. b), anche la relativa disposizione dell’ordinanza, vista la sua importanza, deve essere accolta nella legge.