Rapporto esplicativo
Consultazione 2014/79: Modifica della legge federale sull'assicurazione contro gli infortuni (messaggio complementare) · 53 pagine
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Art. 17 cpv. 2 e 3
Come avvenuto sinora, l’indennità giornaliera versata ai disoccupati equivale all’importo netto dell’indennità di disoccupazione e non all’80 per cento del guadagno assicurato. La regolamentazione contenuta attualmente nell’ordinanza, secondo cui l’indennità giornaliera dell’assicurazione contro gli infortuni non deve superare l’indennità di disoccupazione, è così sancita nella legge.
Considerati i mezzi informatici di cui dispongono gli assicuratori, ormai da una decina d’anni il Consiglio federale non allestisce più’ tabelle vincolanti per determinare le indennità giornaliere. Il capoverso 3 può dunque essere abrogato.
Art. 18 cpv. 1
Secondo la disposizione attuale, un’invalidità di almeno il 10 per cento dovuta a infortunio dà diritto a una rendita d’invalidità che, secondo la concezione della LAINF, viene corrisposta a vita. Nell’intento di evitare sovraindennizzi, si stabilisce ora che gli infortuni verificatisi dopo il raggiungimento dell’età ordinaria di pensionamento non danno più diritto a una rendita d’invalidità (cfr. n. 2.3.2).
Ai fini della distinzione, fa stato unicamente il momento del raggiungimento dell’età ordinaria di pensionamento secondo la legislazione AVS. Sempre che, in caso di pensionamento anticipato nell’ambito di un’attività assicurata secondo la LAINF, si dovesse verificare un caso di invalidità, il diritto a una rendita vitalizia rimane garantito. Quest’ultima è tuttavia soggetta al correttivo previsto dall’articolo 28 capoverso 4 OAINF, il quale stabilisce che, nel valutare il grado d’invalidità, occorre tenere conto dell’età. Trovano inoltre applicazione le regole di riduzione di cui all’articolo 20 capoverso 2ter(nuovo). Nel caso di un infortunio che si verifica poco prima del raggiungimento dell’età ordinaria di pensionamento, la riduzione sarà prossima all’aliquota massima.
La perdita di guadagno che risulta da un infortunio verificatosi dopo il raggiungimento dell’età ordinaria di pensionamento è indennizzata secondo quanto stabilito all’articolo 16 fino al momento in cui dalla prosecuzione del trattamento medico non ci si può più aspettare un miglioramento significativo delle condizioni di salute.
Art. 20 cpv. 2bis , 2tere 2quater
Secondo il diritto vigente, le rendite di invalidità, di vecchiaia e per i superstiti dovute o versate da un’assicurazione sociale estera non sono prese in considerazione nel calcolo delle rendite complementari. Una persona che, prima di lavorare in Svizzera, ha versato contributi per diversi anni all’estero, potrebbe dunque ricevere, in caso di infortunio, una rendita dell’assicurazione sociale estera, oltre alla rendita complementare calcolata secondo l’articolo 20 capoverso 2. Tale situazione può condurre a cospicui sovraindennizzi. Per questo, ai fini del calcolo delle rendite complementari, è necessario tenere conto anche delle rendite di invalidità, di vecchiaia e per i superstiti dovute o versate da assicurazioni sociali estere (cpv. 2bis).
La regolamentazione in vigore, secondo cui le rendite di invalidità (rendite di base e rendite complementari) dell’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sono versate senza riduzione alcuna anche dopo il raggiungimento dell’età pensionabile, può portare al sovraindennizzo dell’assicurato (cfr. n. 2.3.2). Si propone pertanto che, al raggiungimento dell’età ordinaria di pensionamento, la rendita di invalidità e la rendita complementare siano decurtate in funzione dell’età dell’assicurato al