Rapporto esplicativo

Consultazione 2014/79: Modifica della legge federale sull'assicurazione contro gli infortuni (messaggio complementare) · 53 pagine

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coniuge superstite a percepire una rendita. L’unico caso in cui è possibile ridurre o rifiutare le prestazioni al coniuge superstite è se questo vive in concubinato.

Il capoverso 5 deve essere abrogato, poiché non conforme al diritto internazionale. Secondo quest’ultimo, non è possibile ridurre o rifiutare pretese del coniuge superstite se questi ha gravemente trascurato i suoi obblighi nei confronti dei figli.

Art. 31 cpv. 4bis

Analogamente all’articolo 20 capoverso 2bis, per il calcolo della rendita complementare assegnata insieme alla rendita per i superstiti si tiene conto anche della rendita equivalente versata da un’assicurazione sociale estera.

Art. 35 cpv. 2, secondo periodo

Si tratta di un adeguamento di carattere redazionale, apportato per correggere un errore grammaticale, che riguarda esclusivamente la versione francese.

Art. 45 cpv. 2bis

Affinché una pratica infortunistica sia evasa in modo opportuno, occorre che l’infortunio sia notificato tempestivamente. Considerata la situazione particolare dei disoccupati, si rende necessaria una disposizione speciale. Alla stregua degli altri assicurati, anche i disoccupati devono avvisare un unico organo. Possono trasmettere la notifica all’assicurazione contro la disoccupazione, che la inoltrerà all’assicuratore, ovvero alla Suva, oppure farla pervenire direttamente all’assicuratore. Se l’infortunio provoca il decesso dell’assicurato, l’obbligo della notifica spetta ai superstiti aventi diritto alle prestazioni dell’assicurazione.

Art. 53 Attitudine

Cpv. 1: sinora le qualifiche, di cui i medici, i dentisti, i farmacisti e i chiropratici dovevano essere titolari affinché le loro prestazioni fossero prese a carico dall’assicurazione contro gli infortuni, erano sancite esclusivamente nel capoverso 1 del presente articolo. Dal 1° settembre 2007 fa stato la legge federale del 23 giugno 200610 sulle professioni mediche universitarie. Questa disposizione va pertanto adeguata. I medici autorizzati da un Cantone alla dispensazione di medicamenti continuano a essere parificati ai farmacisti nei limiti di tale autorizzazione.

Cpv. 2: in passato, la maggior parte delle imprese di salvataggio era integrata negli ospedali, mentre oggi sono sempre più numerosi i servizi indipendenti. Affinché anche gli assicuratori contro gli infortuni possano stipulare convenzioni tariffali con le imprese di trasporto e di salvataggio, è necessario che, nell’ambito di tale assicurazione, queste ultime’ siano autorizzate a esercitare la loro attività a titolo indipendente, così come già avviene nell’assicurazione malattia. Come per la modifica dell’articolo 10, si tratta di adeguare i termini.

10 RS 811.11