Rapporto esplicativo

Consultazione 2014/79: Modifica della legge federale sull'assicurazione contro gli infortuni (messaggio complementare) · 53 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 22Fedlex · Rapporto esplicativo

momento dell’infortunio (cpv. 2ter). Ai fini del decurtamento è rilevante il numero di anni interi dopo il compimento dei 45 anni. Per ogni anno intero compreso fra il giorno in cui l’assicurato ha compiuto 45 anni e il giorno dell’infortunio, la riduzione ammonta a 2 punti percentuali, ma al massimo al 40 per cento. Per un grado d’invalidità inferiore al 40 per cento la riduzione è di 1 punto percentuale per anno intero, ma al massimo del 20 per cento.

Le regole di riduzione valgono anche per gli infortunati plurimi con una rendita d’invalidità totale. La rispettiva percentuale di rendita viene ridotta in funzione dell’età al momento dell’infortunio che dà diritto alla rendita, purché si sia verificato dopo il compimento dei 45 anni.

In caso di infortuni che portano a un’incapacità lavorativa, provocata da ricadute o postumi tardivi, che sfocia nel versamento di una prima rendita o comporta un aumento della rendita attuale, le regole di riduzione di cui all’articolo 20 capoverso 2ter(nuovo) trovano applicazione anche se l’infortunio si è verificato prima del compimento dei 45 anni. Ai fini della riduzione è rilevante il numero di anni interi compresi fra il giorno in cui l’assicurato ha compiuto 45 anni e il giorno in cui è sopraggiunta l’incapacità lavorativa dopo il compimento del 60° anno d’età che ha un effetto sulla rendita. La relativa riduzione trova applicazione anche alla nuova rendita o alla percentuale dell’aumento della rendita preesistente (cpv. 2quater).

Come espresso al numero 2.3.2, la riduzione della rendita LAINF non deve provocare un trasferimento delle prestazioni nella previdenza professionale. All’articolo 34a LPP vengono dunque previste nuove disposizioni di coordinamento.

Art. 21 cpv. 3 primo periodo

Si tratta di un adeguamento di carattere redazionale, apportato per correggere un errore grammaticale, che riguarda esclusivamente la versione francese.

Art. 24 cpv. 2, secondo periodo

In linea di principio, l’indennità è determinata simultaneamente alla rendita d’invalidità o, se l’assicurato non ha diritto a una rendita, al termine della cura medica. Il Consiglio federale può ora prevedere regole differenti per casi speciali, in particolare per le persone colpite da asbestosi. Spesso questa malattia, che richiede cure mediche fino alla morte, è accertabile solamente dopo molti anni e nella maggior parte dei casi non viene versata alcuna rendita di invalidità. L’assicurato avrà perciò diritto a un’indennità per menomazione dell’integrità soltanto se viene introdotta una regola speciale (cfr. n. 2.3.2).

Art. 29 Diritto del coniuge superstite

L’attuale capoverso 2 deve essere abrogato in quanto non più conforme né al diritto matrimoniale né al diritto internazionale. Il nuovo diritto matrimoniale ha in effetti soppresso la pubblicazione della domanda di matrimonio e l’ha sostituita con la domanda di aprire la procedura preparatoria, presentata dagli sposi all’ufficio dello stato civile del domicilio di uno di essi. Dal canto suo, inoltre, il diritto internazionale (Convenzione OIL n. 1028 e CESS9) non subordina a tali condizioni il diritto del

8 RS 0.831.102

9 RS 0.831.104